16 Mag I diritti di rettifica, limitazione ed opposizione
Il diritto di limitazione del trattamento è l’ennesima novità introdotta dal Regolamento in esame.
All’art. 16 del Regolamento si legge: «L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa».
Rientra tra gli obiettivi del legislatore europeo quello di permettere all’interessato di mantenere un controllo costante e attivo sui propri dati e sull’utilizzo che ne viene fatto. L’interessato potrà, dunque, far correggere o modificare i dati quando gli stessi risultino errati e, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato potrà ottenere l’integrazione dei propri dati incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
È evidente che per l’esercizio del diritto in esame il titolare dovrà predisporre strumenti e sistemi in grado di facilitare l’accesso diretto alle informazioni che riguardano l’interessato.
All’art. 21 viene disciplinato il diritto di opposizione.
Nel dettaglio:
«1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico».
Conseguenza dell’esercizio di tale diritto è l’obbligo in capo al titolare di astenersi dal trattamento dei dati.
In linea di massima, quindi, i dati potranno essere trattati solo ai fini della loro conservazione, a meno che vi sia il consenso dell’interessato o il trattamento sia necessario per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, per la tutela dei diritti di un’altra persona o per ragioni di interesse pubblico rilevante. La limitazione potrà essere in seguito revocata e in questo caso, prima che ciò avvenga, il titolare del trattamento dovrà informare specificamente l’interessato.
Per quanto riguarda le modalità per limitare il trattamento dei dati, tra le possibili soluzioni suggerite ai titolari vi è il trasferimento temporaneo dei dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, oppure la rimozione provvisoria dei dati pubblicati da un sito web o l’inaccessibilità per gli utenti. Il Considerando 67 precisa, in particolare, che «negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato».