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Il diritto all’oblio: modalità applicative

Il diritto all’oblio: modalità applicative

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento il diritto all’oblio assume una puntuale disciplina all’art. 17 rubricato «Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»).
In passato, il diritto era stato riconosciuto soltanto a livello giurisprudenziale sia in campo europeo che nazionale, oggi con il Regolamento vengono codificati portata e limiti.

Ai sensi dell’art. 17:
«1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria», che ne specifica la portata, i presupposti e le limitazioni».

Innanzitutto, il diritto in esame si configura come diritto alla cancellazione dei dati personali: ricorrendo una delle condizioni previste dal Regolamento, i soggetti interessati potranno esigere la cancellazione dei propri dati personali da parte del titolare del trattamento verso il quale grava l’obbligo di procedere senza ritardo alcuno.

Ad esempio, l’interessato può richiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano quando:
1. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali furono raccolti o trattati: ad esempio, se ordino un prodotto online e comunico il mio indirizzo soltanto per questo scopo, il titolare non potrà poi utilizzare questo dato per inviarmi dei dépliant pubblicitari. Qualora lo faccia, potrò chiedere che proceda a cancellare tali informazioni, non essendo più legittimato a conservarne traccia;
2. l’interessato ha revocato il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. Anche in questo caso la situazione è semplice: se prima acconsento, ad esempio, all’invio di materiale pubblicitario e poi cambio idea, oppure se non ha più efficacia un contratto precedentemente in essere, il titolare non può legittimamente continuare a trattare i miei dati e io posso chiederne la cancellazione;
3. l’interessato si oppone al trattamento dei dati e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire tale trattamento;
4. i dati sono stati trattati illecitamente: in presenza di una qualsiasi violazione della normativa in tema di protezione di dati personali, il titolare non può continuare ad utilizzare tali informazioni e ciascun interessato può chiederne quindi la cancellazione.

La cancellazione dei dati dovrà essere capillare considerato che la ratio legis è quella di interrompere definitivamente ogni trattamento relativo a quei dati ed impedirne un futuro utilizzo.

Il diritto all’oblio subisce alcune limitazioni laddove il trattamento dei dati sia necessario:
1. per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
2. per l’esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria;
3. per motivi di interesse pubblico generale di tutela della salute pubblica;
4. per l’adempimento di un obbligo di legge o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di pubblici poteri.

Infine, come previsto dall’art. 19 «Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda».
Il titolare del trattamento dovrà comunicare l’avvenuta cancellazione dei dati personali anche ai destinatari ai quali tali dati siano stati trasmessi, a meno che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

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