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Il risarcimento del danno all’interessato al trattamento

Il risarcimento del danno all’interessato al trattamento

Si è già esposto sul riconoscimento da parte del Regolamento in capo all’interessato del diritto al risarcimento del danno.
L’art. 82, paragrafo 1 stabilisce il principio in forza del quale
«Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento».

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sorge nel momento in cui sia stata realizzata una violazione di una delle disposizioni sancite dal Regolamento attraverso una condotta del titolare o del responsabile del trattamento, che può essere stata attiva od omissiva.
Sotto il profilo dell’imputazione dell’obbligo di risarcimento, l’art. 82, paragrafo 2, prevede, come precisato anche dal Considerando 79, che
«Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente Regolamento».

Il responsabile del trattamento risponderà, invece, per il danno causato dal trattamento soltanto nel caso in cui o non abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti specificamente dal Regolamento a carico dei responsabili del trattamento, oppure qualora abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni dategli dal titolare in merito al trattamento dei dati di sua competenza.
Si rammenta, inoltre, il contenuto dell’art. 28, paragrafo 3, il quale stabilisce l’obbligo in capo al responsabile nominato di informare «immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il presente Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati».

L’art. 82, paragrafo 3 prevede, altresì, l’esenzione di responsabilità in capo al titolare ed al responsabile del trattamento nel caso in cui riescano a dimostrare che l’evento dannoso subito dall’interessato non sia loro imputabile in alcun modo. La norma, infatti, così prevede: «Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile».

Infine, nel caso in cui più titolari ovvero responsabili del trattamento dei dati, oppure entrambi, siano coinvolti nello stesso trattamento e siano da considerare responsabili dell’eventuale danno cagionato all’interessato, l’art. 82, paragrafo 4, prevede che ognuno di loro sia responsabile in solido per l’intero ammontare del risarcimento da riconoscere all’interessato, al fine di garantirne la piena efficacia. In altre parole, l’interessato potrà rivolgersi anche ad uno solo di essi, il quale sarà così obbligato a versare interamente quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno.
La richiesta di risarcimento del danno da parte dell’interessato segue le norme procedurali previste per il processo civile cognizione ordinaria.

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