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I nuovi reati ambientali nel DLgs. n. 21/2001

I nuovi reati ambientali nel DLgs. n. 21/2001

Con il Dlgs. n. 121/2011, pubblicato in G.U. il 1 agosto 2011, l’Italia ha recepito la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e la Direttiva 2009/123/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e che ha introdotto le sanzioni per le relative violazioni.
Il nuovo Decreto Legislativo ha introdotto l’art. 25 undecies in tema di reati ambientali modificando specificatamente l’impianto dei reati previsti dal Dlgs. n. 231/2001, così sanando le lacune del passato conseguenti all’inapplicazione della legge delega n. 300/2000 laddove all’art. 1 lett. d) contemplava alcune fattispecie di reato per la tutela dell’ambiente e del territorio ed il difetto di tipizzazione del reato e di indicazione delle sanzioni rilevato dai giudici della Cassazione a carico dell’art. 112 del DLgs. n. 152/2006 (cfr. Cass. Pen. n. 41329/2008)
Ed invero, il decreto in esame ha previsto l’introduzione di due nuove fattispecie nel codice penale:
– uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis);
– distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis).

In particolare il DLgs. n. 121/2011 ha richiamato molti reati già disciplinati e sanzionati da diverse leggi speciali e, precisamente in relazione :
– al Codice dell’Ambiente[ DLgs. n. 152/2006 ] sono sanzionati: l’effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137); la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione(art. 256); l’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257); la violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258); il traffico illecito dei rifiuti (art. 259); la gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti (art. 60); la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l’utilizzo degli stessi (art. 260-bis); il superamento dei valori limite di emissione (art. 279);
al commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione disciplinato dalla legge n. 50/1992 sono puniti: l’importazione o l’esportazione senza licenza, l’utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento 338/97; la detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività; la falsificazione o l’alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati;
alla tutela dell’ozono stratosferico di cui alla legge n. 549/1993 vengono represse: la produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento 3093/94;
all’inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive di cui agli artt. 8 e 9 DLgs. 202/2007 e ciò in ottemperanza delle recepite Direttive comunitarie.

In merito alle condotte lesive il nuovo testo normativo ha previsto tre classi di gravità:
– la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con l’ammenda o con la pena dell’arresto fino ad un anno ovvero dell’arresto fino a due anni in alternativa alla pena pecuniaria;
– la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell’arresto fino a due anni;
– la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell’arresto fino a tre anni.
fatta eccezione per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall’art. 260 del Codice dell’Ambiente la cui sanzione pecuniaria varia da trecento quote fino ad un massimo di ottocento quote, quindi, da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di Euro 1.250.00 ed in caso di condanna per determinati delitti (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti), si applicano anche le sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi.

Prosegue la norma prevedendo nel caso in cui l’ente ovvero una unità organizzativa dello stesso vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto art. 260 e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

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