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L’informativa antimafia e la “White List” (L. 190/2012)

L’informativa antimafia e la “White List” (L. 190/2012)

[ Avv. Giuseppe Scozzari, professore a contratto di diritto processuale penale, S&R Avvocati – Avv. Marina Zalin, dottore di ricerca in diritto penale, B&P Avvocati ]

È da tempo che anche il legislatore italiano tenta di consolidare nel nostro ordinamento un nuovo istituto, quello della cosiddetta “white list”, ossia l’elenco delle imprese che, aspirando ad avere, direttamente od indirettamente (ossia tramite subappalto) rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, vengono sottoposte ad apposite verifiche non risultando soggette ad infiltrazione mafiosa .
La finalità dell’istituto è di fatto la medesima prevista, per le grandi opere, dall’art. 176 c. 3, lett. e) del Codice degli appalti, il quale impone l’adozione di protocolli di legalità, attuativi delle linee guida emanate dal Comitato di alta sorveglianza sulle grandi opere previsto dall’art. 180 del Codice, nelle quali è contemplata anche la sottoposizione all’informativa antimafia per le ditte assegnatarie di subappalti e subcontratti di valore inferiore alla soglia prevista per legge ai fini dell’applicazione dell’art. 10 d.P.R. 252/1998.
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è stato radicalmente modificato – per l’esercizio di attività in determinate attività imprenditoriali che si assumono essere sottoposte a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa – il precedente sistema relativo all’informazione antimafia. Ciò attraverso l’istituzione di appositi elenchi, le white list appunto, l’iscrizione ai quali dovrebbe soddisfare i requisiti per l’informazione antimafia.
In particolare la disciplina è contenuta nell’art. 1 commi 52 – 56 legge 190/2012 i quali prevedono l’istituzione, presso ciascuna prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede, di una apposita lista dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ed operanti nei settori di cui all’art. 53. L’iscrizione in tali elenchi dovrebbe soddisfare i requisiti dell’informazione antimafia necessaria per l’esercizio della relativa attività.
La prefettura effettua, infatti, verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

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