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Iscrizione ipotecaria illegittima: il Tribunale di Napoli condanna Equitalia

Iscrizione ipotecaria illegittima: il Tribunale di Napoli condanna Equitalia

Il Tribunale di Napoli Condanna Equitalia al risarcimento del danno a seguito di iscrizione ipotecaria illegittima. È ormai noto, e purtroppo anche a spese di molti contribuenti, che la L. 248/2006, attribuendo al giudice tributario la competenza a decidere dei procedimenti ex art. 77 D.P.R. 602/1973 (iscrizione ipotecaria) e di quelli ex art. 86 del medesimo D.P.R. (fermo amministrativo), ha creato notevole confusione, inducendo persino la giurisprudenza e la dottrina più recenti a cadere in evidenti contraddizioni. Senza alcun riferimento alla natura dell’azione spiegata dal contribuente e senza riguardo alla natura della pretesa vantata dall’Ente creditore, l’orientamento giurisprudenziale iniziale era stato nel senso di costituire una riserva di giurisdizione assoluta a favore del giudice tributario.
Ancor meno considerazione, poi, ricevevano le richieste dei contribuenti concernenti il danno non patrimoniale subìto per le iscrizioni ipotecarie e per i fermi amministrativi illegittimi.
E’ per tali ragioni che appare meritevole di nota la recente pronunzia dal Tribunale di Napoli, (sezione esecuzioni) che, nel dichiarare illegittima una iscrizione ipotecaria operata illegittimamente dalla Equitalia Polis in forza di un presunto debito tributario (IRAP), ha condannato il Concessionario al risarcimento del danno esistenziale arrecato al contribuente.
Il caso, che riveste particolare interesse per i principi fissati nella sentenza ha riguardato un contribuente che ha scoperto di avere un’iscrizione ipotecaria per cartelle esattoriali che erano già state oggetto di annullamento dal giudice tributario, con una sentenza di primo grado confermata anche in secondo grado dalla Commissione Tributaria Regionale. Sebbene il credito richiesto dall’Equitalia Polis S.p.A.  avesse natura tributaria, lo Studio Legale Avv. Anna Esposito di Napoli (che tutela gli interessi del contribuente), spiegava un’azione innanzi al giudice ordinario, chiedendo un mero accertamento della illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per l’inesistenza del titolo esecutivo, anche sulla scorta delle sentenze di accoglimento di primo e secondo grado emesse dal giudice tributario. Ebbene, nonostante la reiterata eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Ente impositore, il giudicante ha accolto le richieste del contribuente, riconoscendo la validità dell’azione di accertamento esperita dallo Studio Legale Esposito, nonostante la natura tributaria del credito, e ponendosi in contrasto anche con la più recente giurisprudenza di merito (non ultimo il Tribunale di Nola).
Ancor più importante, poi, perché proveniente direttamente dal Tribunale di Napoli e perché trattasi di una decisione che non ha precedenti, è il riconoscimento del danno esistenziale al cittadino-contribuente. La misura del danno, ha sostenuto sin dall’inizio con fermezza e rigore il procuratore attoreo, non può limitarsi al valore del bene materiale danneggiato, ma deve garantire un’adeguata riparazione a tutti i pregiudizi subiti dal cittadino. Dietro il contribuente, infatti, c’è la persona che deve costituire il fine ultimo dell’ordinamento e della pubblica amministrazione e non un mezzo da utilizzare per perseguire finalità ingiuste.
Le doglianze ribadite sino alla fine dalla difesa hanno trovato pieno accoglimento nella sentenza del Tribunale di Napoli. Non è enfatico sostenere che un nuovo sentiero è stato tracciato: non è più sufficiente riparare il danno inferto al contribuente cancellando semplicemente un’ipoteca illegittima. Finalmente l’Ente condannato dovrà offrire una restitutio in integrum completa della sfera giuridica del danneggiato, perché il pregiudizio non patrimoniale della persona è in re ipsa e, dunque, andrà liquidato, trovando la sua causa diretta ed immediata nella stessa attività illegittima posta in essere dal creditore.
La pronuncia in esame accoglie pienamente la competente linea difensiva  e costituisce senz’altro un rilevante precedente giudiziario che offrirà maggiori garanzie e tutela di quanti, in futuro, potrebbero vedersi ingiustamente oggetto di procedure esecutive magari avviate in forza di cartelle pazze o più semplicemente dall’acredine burocratica che troppo spesso impedisce ogni confronto con la pubblica amministrazione.

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