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Il litisconsorzio nel processo tributario: analisi dell’istituto e commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 22122/2010

Il litisconsorzio nel processo tributario: analisi dell’istituto e commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 22122/2010

Nel giudizio promosso avverso l’atto di accertamento emesso nei confronti della società di persone, ricorre l’ipotesi di litisconsorzio necessario. Tuttavia, motivi di ragionevole durata del processo impongono sia il rispetto delle norme processuali, che obbligano il giudice a porre rimedio, sia l’osservanza dell’esigenza che impone di evitare “un inutile dispendio di energie processuali” al fine di attuare una “ragionevole durata del processo e conciliare le diverse esigenze, le eccezioni di litisconsorzio vanno risolte non con la nullità degli atti e ripristino della causa in 1° grado, ma con la riunione”.
Quelle riportate sono le interessanti conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione nel procedimento conclusosi con sentenza n. 22122 del 29 ottobre 2010. Interessanti dicevamo, certo non si può nascondere l’apparente rottura che la Corte attua rispetto ai precedenti orientamenti anche a sezioni unite che la chiamavano a redimere controversie tributarie in cui una delle parti eccepiva la mancata chiamata di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio. La maggior parte delle controversie, infatti, si concludevano con sentenza dichiarativa di nullità degli atti processuali e contestuale rimessione della causa al giudice di 1° grado.
Prima di analizzare il processo logico che ha portato i giudici di Cassazione a emanare la sentenza in commento, occorre un’attenta disamina degli istituti coinvolti.
Il litisconsorzio (c.d. comunanza della lite) è regolato dall’art. 14 del D.Lgs. 546/92, la norma stabilisce che “Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”. La previsione normativa è chiaramente mutuata dalle regole processuali del diritto civile .
Il litisconsorzio sussiste se l’oggetto del ricorso concerne in modo inscindibile più soggetti, ossia se il ricorso deve essere proposto congiuntamente da o nei confronti di più soggetti. La fattispecie, pertanto, si concretizza ogni qual volta la sentenza debba provvedere necessariamente e in modo indivisibile nei confronti di più soggetti e gli effetti della pronuncia di merito, quindi, investono inevitabilmente tutte le parti.
Diverso il discorso per casi di litisconsorzio facoltativo, dove la pluralità delle parti è solo eventuale: la pronuncia può utilmente regolare i rapporti tra alcune delle parti lasciando impregiudicata la posizione delle altre.

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