14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4528 del 21 dicembre 1993
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in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di libertà personale i provvedimenti emessi dal tribunale in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p. possono essere impugnati con ricorso per cassazione, per quanto riguarda l’ufficio della pubblica accusa, solo dal procuratore della Repubblica presso l’organo decidente.
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