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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16908 del 21 aprile 2009

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16908 del 21 aprile 2009

Testo massima n. 1

È legittima la rinnovazione in appello dell’istruzione dibattimentale disposta per l’esame della persona imputata o giudicata in procedimento connesso o per reato collegato che abbia assunto l’ufficio di testimone le cui dichiarazioni rese in primo grado siano inutilizzabili in quanto assunte senza la presenza del difensore.

Testo massima n. 2

Il mancato espletamento da parte del pubblico ministero dell’attività d’indagine richiesta dall’indagato ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. non è causa di nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio. [ In motivazione, la S.C. ha precisato che la sanzione della nullità è prevista solo per il mancato interrogatorio richiesto dall’indagato ]

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