Cass. civ. n. 20656 del 17 luglio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Solidarietà del cessionario ex art. 60 bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - Presunzione per le cessioni a prezzi inferiori al valore normale - Prova contraria del cessionario - Oggetto - Documentazione da cui evincere specifiche ragioni giustificative.


Per escludere la propria responsabilità solidale ex art. 60 bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, il cessionario è onerato di superare la prova presuntiva, fornita dall'amministrazione finanziaria, sull'effettuazione di una cessione a prezzo inferiore al valore normale mediante una prova contraria, consistente in documenti dai quali poter evincere, in modo oggettivo, la sussistenza di specifiche ragioni giustificative riferibili alla concreta attività economica svolta dall'acquirente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25425 del 2022

Normativa correlata

Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 386 CORTE COST.
DM Finanze 22/12/2005
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis com. 2 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 14

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