Cass. civ. n. 28867 del 27 dicembre 2011

Testo massima n. 1


L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale non sussiste, ai sensi dell'art.50-bis, primo comma, n.5, cod. proc civ., allorchè il tribunale, in composizione monocratica, abbia reso la pronuncia sull'azione - nella specie, del curatore fallimentare - volta alla dichiarazione di nullità del solo contratto d'acquisto delle azioni proprie, vietato dall'art. 2357 c.c., e non anche della delibera dell'assemblea o del consiglio di amministrazione che abbia autorizzato detto acquisto, la cui impugnazione è riservata al tribunale in composizione collegiale.

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