Cass. pen. n. 30776 del 10 maggio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Potere di integrazione probatoria "ex officio" del giudice - Sussistenza - Condizioni.


Nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento con le forme del rito abbreviato del giudizio di primo grado, è consentito al giudice disporre "ex officio", ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione, potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria allo stesso spettanti.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 45329 del 2013

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE