14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4321 del 4 maggio 1994
Testo massima n. 1
Nel caso di obbligazioni pecuniarie, l’attribuzione del risarcimento del maggior danno [ art. 1224, secondo comma, c.c. ] presuppone che il creditore deduca che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare e ridurre gli effetti economici depauperativi propri dell’inflazione, restando escluso, ai fini dell’individuazione e della quantificazione di detto danno, che il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza possa tradursi nella applicazione, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici I.S.T.A.T. o dal tasso corrente degli interessi bancari, o possa implicare esonero dal suindicato onere di allegazione e di prova, essendo tale ricorso consentito solo in stretta correlazione con le qualità e condizioni della categoria di appartenenza del creditore medesimo e cioè alla stregua di dati personalizzati che devono essere forniti dall’interessato. [ Affermando tale principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva ritenuto che il maggior danno da svalutazione monetaria, quale fatto notorio, non necessitasse di prova specifica ].
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