14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11937 del 27 novembre 1997
Testo massima n. 1
In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie deve escludersi la possibilità di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, essendo consentito soltanto allegare l’esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi ai sensi dell’art. 1224 c.c. L’anzidetto cumulo va, invece, riconosciuto per i debiti di valore, tra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l’evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi.
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