14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28623 del 8 giugno 2017
Posted at 19:42h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della rituale contestazione del delitto di “stalking” non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa.
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