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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15499 del 6 dicembre 2000

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15499 del 6 dicembre 2000

Testo massima n. 1

In tema di invalidità, qualora i postumi permanenti, anche se di modesta entità o micropermanenti ai fini della liquidazione del danno biologico, menomino la capacità lavorativa specifica e producano una corrispondente diminuzione della capacità di guadagno e quindi del reddito derivante dall’attività in concreto svolta dal soggetto, la liquidazione del danno da lucro cessante deve avvenire con un criterio [ quello tabellare ] che sia idoneo ad assicurare un risarcimento proporzionato al pregiudizio ricevuto, sulla base del reddito professionale accertato.

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