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Misure cautelari ex art. 22 DLgs. n. 472/1997

Misure cautelari ex art. 22 DLgs. n. 472/1997

Considerazioni introduttive.

Nel nostro ordinamento processuale tributario, quando non si è ancora formato un titolo esecutivo, l’unica disciplina generale, concernente le misure cautelari in favore della pubblica amministrazione, è quella contenuta nell’art. 22 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 che, a tutela del credito vantato dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti del contribuente, ha previsto un particolare procedimento per la concessione, in favore della stessa Amministrazione Finanziaria, dell’ipoteca e del sequestro conservativo.

L’art. 22 del D. Lgs. n. 472/1997 è stato in seguito oggetto di interessanti modifiche normative che ne hanno radicalmente cambiato il volto. Infatti, il Legislatore è intervenuto, in un primo momento, con i commi 5, 6 e 7 dell’art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, con i commi da 8-bis a 8-quater dell’art. 15 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il presente articolo ha la finalità di analizzare l’istituto delle misure cautelari a favore dell’ente impositore disciplinate – come già detto –  dagli artt. 22 del D. Lgs. n. 472/1997 e 27 del D.L. n. 185/2008, con particolare riferimento ai presupposti richiesti per l’adozione delle suddette misure cautelari e alla  giurisprudenza formatasi sull’argomento in questione che, sempre più, pone limiti stringenti alla concessione delle misure cautelari “pro Fisco”.

Generalità sulle misure cautelari.

L’art. 22 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, come integrato dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 27 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e da quanto previsto dall’art. 15, commi da 8-bis a 8-quater, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 disciplina espressamente la materia delle misure cautelari fiscali.

terminiAi sensi del combinato disposto del comma 5 dell’art. 27 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell’articolo 22 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, l’ente impositore può chiedere, con apposita istanza indirizzata al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale competente, l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore e dei soggetti obbligati in solido e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni stessi, per ottenere garanzie dei crediti riguardanti le imposte e i relativi interessi connessi a processi verbali di constatazione.
Le misure cautelari a favore dell’Amministrazione finanziaria costituiscono, quindi, una forma di garanzia del credito tributario che l’ente impositore può richiedere in presenza di determinate circostanze e che vengono concesse al termine di un sommario procedimento giurisdizionale.
A tale proposito, giova operare una distinzione netta sulla natura e sulle caratteristiche specifiche fra misure cautelari in favore del contribuente e misure cautelari a favore dell’Amministrazione finanziaria:
– le prime sono dirette a paralizzare un atto del fisco (la cartella esattoriale, il ruolo, l’avviso di accertamento);
– le seconde – come si vedrà di seguito – sono volte a costituire garanzie reali a tutela dei crediti dell’Amministrazione finanziaria.
Le misure cautelari che possono essere richieste dall’Amministrazione Finanziaria sono, in base all’art. 22 del D. Lgs. n. 472/1997, l’ipoteca e il sequestro conservativo.

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