21 Dic Modifiche alla disciplina dei cd. istituti definitori: cancellazione delle garanzie previste per i versamenti rateali
Cancellazione delle garanzie previste per i versamenti rateali negli istituti dell’accertamento con adesione, acquiescenza ex art. 15 del d.lgs. n. 218/1997 e conciliazione giudiziale.
L’art. 23, commi 17-20, interviene sulle garanzie che il contribuente era tenuto a prestare nell’ambito dei cd. istituti definitori. Si tratta di quegli istituti che permettono una definizione rapida della controversia tributaria, attraverso un accordo Fisco- contribuente o attraverso un comportamento concludente del contribuente, prevenendo in tal modo l’instaurarsi del processo tributario.
Essi sono costituti dai seguenti istituti:
− accertamento con adesione (art. 1ss del d.lgs. n. 218/1997);
− adesione ai processi verbali di constatazione (art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997);
− adesione agli inviti al contraddittorio (art. 5, comma 1bis, del d.lgs. n. 218/1997);
− acquiescenza “ordinaria” (art. 15 del d.lgs. n. 218/1997);
− acquiescenza “rinforzata” (art. 15, comma 2-bis, del d. lgs. n. 218/1997);
− definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997);
− conciliazione giudiziale (art. 48 del d. lgs. n. 546/1992).
Tutti gli istituti de quibus, tranne la definizione agevolata delle sanzioni, prevedono la possibilità di rateizzare gli importi dovuti per la definizione in un massimo di:
− 8 rate trimestrali di pari importo;
− oppure 12 rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute superano i 51.645,69 €.
Alcuni di questi istituti, vale a dire l’accertamento con adesione, l’acquiescenza (sia ordinaria sia rinforzata) e la conciliazione giudiziale, subordinavano l’opzione per la rateizzazione alla prestazione di idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria). La garanzia era ed è, invece, espressamente esclusa con riferimento all’adesione al pvc e all’adesione agli inviti al contraddittorio (si veda rispettivamente l’art. 5-bis, comma 3 e l’art. 5, comma 1-ter, del d.lgs. n. 218/1997).
Per gli istituti con riguardo ai quali era prescritta, la prestazione della garanzia doveva essere effettuata a prescindere dall’importo delle somme dovute per la definizione.