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Naufragio Costa Concordia: le voci di danno risarcibili

Naufragio Costa Concordia: le voci di danno risarcibili

Per quanto concerne il recente e tragico disastro della nave crociera Costa Concordia, è possibile fornire alcuni suggerimenti circa i danni che lo sfortunato consumatore/utente potrebbe richiedere alla compagnia navale, approfondendo in particolare il tema della vacanza rovinata.
Ci occuperemo solo di coloro che non hanno riportato lesioni o perso la vita nel drammatico incidente. In questi casi, i feriti o i parenti delle vittime potranno costituirsi parte civile nei procedimenti penali contro i responsabili individuati dalla magistratura. Riguardo invece i passeggeri che, per fortuna, non rientrano nei casi di cui sopra è necessario distinguere fra danni patrimoniali e danni non patrimoniali.

Danni patrimoniali

Possono comprendere:
1.  Integrale risarcimento del costo della crociera e/o del pacchetto viaggio turistico.
2. Risarcimento del costo degli oggetti andati perduti durante l’abbandono nave.
Per quanto concerne questo aspetto, è necessario inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia navale entro 10 giorni con raccomandata a/r., e redigere un elenco dettagliato dei beni andati perduti (soldi, vestiti, gioielli etc..). Si consiglia, altresì, di procurarsi ed eventualmente esibire, anche in seguito all’invio della raccomandata, ogni documento utile a dimostrare che il bene era effettivamente a bordo (scontrini, fotografie, testimoni). Il tetto massimo di risarcimento previsto per i beni persi a bordo è di Euro 20.000.
Il termine dei 10 giorni cui si è fatto richiamo potrebbe anche non essere considerato perentorio, secondo un diffuso orientamento dottrinale accolto da una parte della giurisprudenza. Difatti, in virtù delle disposizioni del Codice del Turismo (art. 49) : “Il turista puo’ altresi’ sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.” La normativa non prevede, pertanto, un obbligo (“deve”) ma una possibilità (“può”). Anche il Codice del Consumo (art. 98 – servizi turistici) non prevede un diretto obbligo giuridico, per il consumatore, di sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
In ogni caso, per evitare future contestazioni
, si consiglia comunque di inviare la raccomandata entro i dieci giorni dal disastro. Fermo restando che, anche superato questo termine, non viene teoricamente negata la possibilità di sporgere reclamo.

3. Integrale risarcimento di tutte le spese successive occorse per far fronte all’emergenza (ad esempio: pernottamenti forzati, spese di trasporto, di vitto etc..).

Danni non patrimoniali
Per quanto riguarda i danni non patrimoniali pensiamo sia giusto, e doveroso, richiedere:
1. Risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Il nocumento era stato già previsto dalla giurisprudenza (a partire dal sentenza della Corte di Giustizia CE 12 marzo 2002 n. C-168/00), ma ora viene espressamente codificato dal Codice del Turismo (art. 47). Anche una lettura del combinato disposto degli art. 2059 c.c. e dell’art.92 comma 2 del Codice del Consumo, aveva permesso alla giurisprudenza di ricostruire il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale.
In sintesi, si richiede il risarcimento per non aver potuto usufruire della vacanza, e quindi di un periodo di svago, relax e riposo ritenuti indispensabili per il benessere psico-fisico di una persona. Chi non riesce ad usufruire di questo beneficio vede “compromesse la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, e al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa” (estratto giurisprudenziale). Diritti fondamentali di una persona i quali, ribadiamo, sono già stati ampiamente riconosciuti dalla giurisprudenza (pur con recente esclusione dei disagi minori e delle conseguenti c.d. liti bagatellari) e dal legislatore nel Codice del Consumo e del Turismo.

Atteso che lo stesso Codice non fissa un tetto minimo e massimo di risarcimento, spetterà al Giudice il compito di stabilire la cifra ritenuta equa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. Il Giudicante potrà ad esempio valutare, con maggior favore risarcitorio, l’irripetibilità del viaggio (viaggio di nozze), il valore “affettivo” della vacanza (viaggio per riunirsi con i parenti), lo stress subito a causa dei disservizi. Tutti fattori che il richiedente ha in ogni modo l’onere di allegare nella domanda giudiziale. Insomma, la vacanza non deve più essere vista come “ lusso” o esigenza voluttuaria, ma come momento indispensabile e necessario nella vita di una persona. Visto che il rapporto è di solito contrattualmente definito alla base (con la compagnia navale in questo caso), è evidente che il turista viaggiatore ha diritto di godere appieno di tutti i benefici previsti dal periodo di riposo.

2. Risarcimento del danno morale e/o esistenziale consistente, a seguito del disastro, nello shock subito, trauma, sofferenza interna, spavento, stress, e generali patimenti subiti.
Vi è da dire che questo tipo di domanda non sempre viene accolta negli ondivaghi Tribunali, in caso di rapporto regolato contrattualmente (come nel caso de quo), e lo stesso tipo di danno potrebbe essere fatto rientrare nell’ipotesi omnicomprensiva di “vacanza rovinata”. Ma la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (sentenze gemelle della cassazione n. 8827 e 8828 del maggio 2003), e tutto il successivo orientamento giurisprudenziale, dovrebbe permettere, perlomeno, di poter avanzare questo tipo di richiesta. In sintesi: danno da vacanza rovinata e danno morale possono essere considerate due voci distinte e da risarcire autonomamente. Il primo danno è riferito alla vacanza in sé, all’evento viaggio che non si è verificato, al riposo di cui non ho potuto usufruire. Il secondo nocumento riguarda soltanto i patimenti subiti durante la notte della tragedia. Perché negare il risarcimento morale al passeggero che ha affrontato e subito un’esperienza così devastante? ( paura, spavento, stress, shock).

3.  Risarcimento del valore affettivo degli oggetti andati perduti (ad esempio: gioielli con particolare significato familiare).
E’ consigliabile durante la procedura l’assistenza di un legale, anche per poter richiedere e quantificare adeguatamente tutti i danni. A parziale consolazione di quanti hanno subito danni nella terribile notte del naufragio, vi è da dire che la compagnia navale è assicurata, con copertura fino a 3 miliardi di dollari, con il colosso Standard P&I club. Una mutua assicuratrice che, per solito, definisce con le parti prima di arrivare al processo. Questo sia per evitare di aggravare ancor di più l’immagine della compagnia, sia per evitare di lasciare esposta per anni la Costa Crociere nelle aule giudiziarie. Senza escludere la facoltà normativa, concessa a più consumatori, di unirsi in una class action contro la compagnia navale.

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