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Pacchetti di viaggio tutto compreso: illegittimo il limite risarcitorio del danno alla persona

Pacchetti di viaggio tutto compreso: illegittimo il limite risarcitorio del danno alla persona

No della Consulta alla normativa che pone un limite all’obbligazione risarcitoria per i danni alla persona, derivanti dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto di un servizio viaggi con la formula “tutto compreso” (c.d. package).

La Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del Dlgs 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso») laddove prevede un massimale per il risarcimento dei danni subiti dalla persona durante un viaggio organizzato in un “pacchetto turistico”. La legge italiana infatti è stata ritenuta non è conforme alla delega conferita dal Parlamento al governo per attuare la normativa europea e dunque in contrasto con i principi di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Verona in relazione ad una vicenda giudiziaria di richiesta di risarcimento subiti in un sinistro del 17 novembre 2004, durante una vacanza. Gli attori, aderendo ad un’iniziativa di viaggio organizzato in Egitto, avevano stipulato un contratto di viaggio “tutto compreso”. Il pacchetto turistico comprendeva il volo aereo, i trasferimenti da e per l’hotel a Il Cairo, il soggiorno per tre notti, l’escursione in bus ad Alessandria d’Egitto e una crociera per tre notti sul Nilo.
Durante l’escursione ad Alessandria d’Egitto, l’autista, per una condotta di guida pericolosa ed imprudente, aveva perso il controllo del mezzo e gli attori a causa dell’incidente conseguente avevano subito lesioni gravissime, consistite nella deformazione del volto e nell’amputazione del braccio destro.
ll danno quantificato nel giudizio principale ammontava a circa Euro 808.119,74, mentre il limite all’obbligazione risarcitoria per i danni alla persona, derivanti dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto di un servizio viaggi con la formula “tutto compreso”, è pari all’ammontare di 50.000 franchi-oro (corrispondenti a circa euro 313.500,00), previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, e ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio – CCV).

In tale contesto normativo si pone la questione di legittimità costituzionale sollevata innanzi alla Corte laddove il rimettente assume che il legislatore non aveva conferito nessuna delega ad introdurre limiti risarcitori per i danni alla persona, sicché la norma censurata, con riguardo a tale previsione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per difetto di delega.
Ed invero, l’opinione ritenuta dal Tribunale e condivisa dalla Corte è che l’articolo 24 della legge 146/1994 delegando l’attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE avrebbe consentito espressamente di introdurre il limite risarcitorio solo per i danni diversi dal danno alla persona nei limiti stabiliti dalla citata legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles.
Per tali premesse la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 111 del 1995, nella parte in cui, in violazione dei criteri della legge delega, ha fissato un limite all’obbligo risarcitorio per danni alla persona, attraverso il richiamo della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio – CCV).

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