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Processo breve, durata ragionevole: due anni

Processo breve, durata ragionevole: due anni

Il disegno di legge sul processo breve è arrivato in Senato.
Il testo è composto da soli tre articoli. All’articolo 1 sono introdotte le modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 e vengono fissate misure per razionalizzare le procedure di equo indennizzo previste nella suddetta c.d. legge Pinto.
togaAll’articolo 2
viene disciplinata l’estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole ed in particolare viene introdotto nel codice di procedura penale l’art. 360 bis dove sono indicati i casi in cui «il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo».
All’articolo 3 sono previste le «disposizioni relative all’entrata in vigore della legge e all’applicazione delle norme sull’estinzione processuale».
Nel disegno di legge in esame, in particolare, si precisa che «non sono considerati irragionevoli i periodi che non eccedono la durata di due anni per il primo grado, di due anni per il grado di appello e di ulteriori due anni per il giudizio di legittimità, nonché di un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Il giudice, in applicazione dei parametri di cui al comma 2, può aumentare fino alla metà i termini di cui al presente comma».
Viene altresì stabilito che «il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero alla data del deposito dell`istanza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ove applicabile, e termina con la pubblicazione della decisione che definisce lo stesso grado. Il processo penale si considera iniziato alla data di assunzione della qualità di imputato», il che fissa l’inizio del processo alla data in cui l’accusa chiude le indagini e avanza la richiesta di rinvio a giudizio. «Non rilevano, agli stessi fini, i periodi conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti dalla parte, nel limite di 90 giorni ciascuno».
Quali processi si estinguono? Quelli in cui vengono superati i limiti di ragionevole durata «per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione».
Sono state, tuttavia, disciplinate le fattispecie che fanno eccezioni alle disposizioni sull’estinzione del processo, anche oltre la ragionevole durata e, precisamente: «delitto di associazione per delinquere previsto dall’art. 416 del codice penale; delitto di incendio previsto dall’art. 423 del codice penale; delitti di pornografia minorile previsti dall’art. 600-ter del codice penale; delitto di sequestro di persona previsto dall’art. 605 del codice penale; delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis del codice penale; delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della legge 8 agosto 1977, n.533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625 del codice penale; delitti di furto previsti dall’art. 624-bis del codice penale; delitto di circonvenzione di persone incapaci, previsto dall’art. 643 del codice penale; delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale; delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale; reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286; delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall’art. 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».
A quali processi si applicano le nuove norme sull’estinzione del processo? Ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d’Appello o alla Corte di Cassazione.

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