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Processo civile: testimonianza scritta, istruzioni e modello

Processo civile: testimonianza scritta, istruzioni e modello

Dal 16 marzo 2010 possono finalmente trovare concreta applicazione le nuove disposizioni in materia di testimonianza scritta, introdotte dalla Legge di Riforma del processo civile del giugno 2009 n. 69 ed applicabili solo ai giudizi promossi successivamente al 4 luglio 2009.
L’art. 257 bis del c.p.c. prevede, infatti, la possibilità di testimoniare per iscritto, su accordo delle parti e con l’autorizzazione del giudice, attraverso il deposito o l’invio di una dichiarazione da rendere ex art. 103 bis disp.att.c.p.c. su apposito modello.
Il DM della Giustizia 17 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1 marzo 2010, reca proprio la «Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione» riportati, rispettivamente, negli allegati A e B.
Si tratta di un modello di dichiarazione che il testimone dovrà compilare in ogni sua parte con risposta separata a ciascuno dei quesiti e sottoscrivere alla presenza di un segretario comunale o di un cancelliere di un ufficio giudiziario.
NewsDa notare che il giudice, con il medesimo provvedimento di autorizzazione alla deposizione per iscritto della testimonianza, è chiamato altresì a disporre che la parte che ne ha richiesto l’assunzione prepari anche il modello di testimonianza e lo faccia notificare al testimone.
Costui, a sua volta, renderà la sua deposizione compilando in ogni sua parte il modello ministeriale indicando le ragioni per le quali non è in grado di rispondere ad una o più domande.
Il modello, una volta riempito, può essere spedito ovvero depositato presso la Cancelleria del giudice entro il termine stabilito.
Il giudice, in ogni caso, esaminate le risposte e le dichiarazioni, potrà sempre disporre che  il teste venga chiamato a deporre davanti a lui o al giudice delegato.
Se il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo ad una pena pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 come previsto dagli artt. 257 bis, sesto comma e 255, primo comma, c.p.c..
La nuova forma di deposizione si ripete potrà essere utilizzata solo su accordo delle parti e con l’autorizzazione del giudice, tenuto conto della natura della causa.
Ove poi la testimonianza abbia per oggetto documenti di natura contabile che le parti abbiano già depositato, questa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse è stata ammessa interessato, senza ricorrere alla compilazione del modello ministeriale.
La nuova normativa si ribadisce è entrata in vigore a partire dal 16 marzo 2010 ed è applicabile solo ai giudizi promossi successivamente al 4 luglio 2009.

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