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Querelle sul contributo annuale: la nota esplicativa del CNF

Querelle sul contributo annuale: la nota esplicativa del CNF

La presente nota del Consiglio Nazionale Forense chiarisce il quadro normativo alla base della procedura di riscossione del contributo annuale dovuto dagli iscritti all’Albo di Roma.

1. L’art. 14 d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, al secondo comma dispone che i Consigli Nazionali”… determinano la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell’albo per le spese del proprio funzionamento”. La disposizione è prevista a beneficio di tutti i Consigli Nazionali di tutte le professioni ordinistiche . L’inclusione della professione di avvocato è espressamente indicata al successivo art. .

2. Sulla base di questa previsione normativa il Consiglio Nazionale Forense determina il contributo dovuto dagli iscritti all’albo degli avvocati, distinguendo il contributo dovuto da ogni avvocato iscritto dal contributo dovuto esclusivamente dagli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Corti superiori.
La misura del contributo è stata fissata, da ultimo, in € 25,8 per tutti gli avvocati e in € 51,6 per gli avvocati c.d. cassazionisti. I Consigli dell’Ordine provvedono a riscuotere il contributo , riversandone l’importo al Consiglio Nazionale Forense. Annualmente il Consiglio Nazionale Forense dà atto dei versamenti effettuati dagli Ordini e ne indica gli importi nel proprio bilancio, secondo quanto previsto dalla disciplina della contabilità degli enti pubblici.

3. Con una deliberazione che risale al 2001 il Consiglio dell’Ordine di Roma ha dichiarato ai propri iscritti che non avrebbe più raccolto l’importo spettante al Consiglio nazionale forense ritenendolo non dovuto: secondo il Consiglio dell’Ordine di Roma, infatti, l’art. 14 si dovrebbe interpretare in senso restrittivo, laddove si fa riferimento al contributo a carico degli iscritti “all’albo” (e non agli albi), il che indicherebbe che il legislatore del 1944 avrebbe inteso contemplare non gli iscritti agli albi degli avvocati ma solo gli avvocati iscritti all’albo tenuto dal Consiglio nazionale stesso, e cioè l’albo dei patrocinanti dinanzi alle Corti superiori. Tale interpretazione è palesemente impropria, innanzitutto per una ragione di carattere storico: nel 1944 il Consiglio nazionale non teneva l’albo dei cassazionisti. Tale funzione era svolta direttamente della Corte di Cassazione, in base al d.lgsl. lgt. 19 ottobre 1944 n. 3. Solo tre anni più tardi, con il d. lgsl.C.p.s. 28 maggio 1947, n. 597, le funzioni di tenuta dell’albo dei cassazionisti sono devolute al Consiglio nazionale forense (art. 6, d. lgsl.C.p.S., cit.).

4. L’interpretazione seguita dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma è peraltro illegittima per una ulteriore serie di motivi:
a)    il testo della disposizione non opera distinzioni tra “albi”; l’art. 14 riferendosi a tutte le professioni indica tutti gli iscritti di quella professione;
b)   la disposizione riguarda una serie ampia di categorie professionali, elencate nell’art. 1, e si applica alla professione di avvocato in virtù del richiamo operato dall’art. ; l’organizzazione delle categorie professionali mediante ordini comprende la tenuta di albi. La dicitura utilizzata dall’art. 14 deve essere pertanto intesa in senso generico, come riferita a tutti gli iscritti (nell’albo, ove questo sia unico, o negli albi, ove questi siano molteplici);
c)  all’imposizione di cui all’art. 14 si aggiunge la “tassa di iscrizione” che i Consigli dell’Ordine possono disporre a proprio favore “nei limiti strettamente necessari” ( art.7);
d) nessun pagamento oltre quelli previsti “nel presente decreto” (cioè quelli previsti dagli artt. 7 e 14 citt.) può essere posto a carico degli iscritti. Ne riceve ulteriore conferma la legittimazione impositiva dei Consigli nazionali , i quali possono pertanto richiedere il contributo a tutti gli iscritti;
e)  le funzioni del Consiglio Nazionale Forense riguardano tutti gli iscritti, in quanto coniugano la rappresentanza istituzionale della categoria alla funzione deontologica , alla funzione giurisdizionale, alla predisposizione dei progetti di tabelle tariffarie da sottoporre al Ministro della Giustizia, e così via;
f)  la funzione giurisdizionale si esplica anche con riguardo al contenzioso tra gli Ordini e gli iscritti inadempienti (v. ad es. le decisioni del Consiglio nazionale forense 24 giugno 1999, n. 81, in Rass. forense, 1999, 939 e 27 maggio 1997, n. 59, in Rass. forense 1997, 852: pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non adempia al versamento dei contributi, anche se arretrati, previsti dal d.l. n. 382/1944 a favore del C.d.O. locale (nella specie è stata inflitta la sanzione della sospensione a tempo indeterminato sino al pagamento dei contributi dovuti”);
g)  le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno avuto modo di argomentare sul potere impositivo degli ordini, e sulla procedibilità disciplinare a carico degli iscritti che non versino i contributi agli Ordini locali e ai Consigli nazionali: “(…) da queste norme si trae che, se l’iscritto non versa nei termini stabiliti i contributi determinati dal Consiglio dell’ordine e dal Collegio nazionale, contributi tra i quali rientra la tassa annuale, in suo confronto può essere adottato un provvedimento di sospensione dall’esercizio professionale a tempo indeterminato”; al proposito “debbono essere osservate le forme del procedimento disciplinare” (Cass. civ., sez. unite, 21 novembre 1997, n. 11622, in Giust. civ. 1998, I, 686).

5. In data marzo 2003, il Ministro della Giustizia, rispondendo per iscritto ad una interrogazione parlamentare, ha precisato come l’interpretazione seguita dal Consiglio dell’ordine di Roma di cui al precedente punto 3 “non appare condivisibile per una serie concorrente di motivi”, confermando la piena legittimità dell’imposizione, conformemente a quanto stabilito anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione (Corte di cassazione, sez. unite, 21 novembre 1997, n. 11622). Per una ampia ricostruzione del quadro normativo si rinvia al testo della citata risposta scritta all’interrogazione parlamentare.

6. Poiché l’Ordine di Roma, pur reiteratamente sollecitato, rifiuta di riscuotere il contributo dovuto dagli Avvocati romani al C.N.F., quest’ultimo ha ritenuto di affidare l’incarico della riscossione alla Equitalia Gerit, che sta attuando le procedure di legge per la esazione del contributo.

7. Dell’affidamento dell’incarico di riscossione alla Equitalia Gerit e del conseguente avvio delle relative procedure, il Consiglio dell’Ordine di Roma è stato puntualmente e tempestivamente informato.

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