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Il recesso dal contratto di subfornitura

Il recesso dal contratto di subfornitura

Il settore della subfornitura in Italia è regolato dalle disposizioni normative introdotte dalla legge 192/1998. La legge è stata approvata il giugno 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998 e parzialmente modificata dalle Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati introdotte con la legge 57 del 2001.
Nell’assenza di una previsione normativa in merito all’applicazione temporale di tale disciplina specifica, la giurisprudenza ha affermato che: “la legge sulla subfornitura industriale non trova applicazione rispetto a contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge stessa e predeterminati nel loro svolgimento temporale” (Tribunale Taranto, 22 marzo 1999 in DVD Juris Data).
Articoli di dirittoLa legge (art. 1) definisce il contratto di subfornitura come quello con cui “un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”.
In relazione all’ambito di applicazione della legge, la giurisprudenza ha statuito che: “Si ha subfornitura ai sensi dell’art. 1 l. n. 192 del 1998 qualora un imprenditore (committente) isoli una (o più) delle fasi in cui si articola il processo produttivo – fasi che, comunque, potrebbe esso stesso svolgere direttamente con una diversa organizzazione della produzione, impiegando risorse (materia prime, macchinari e personale) proprie – per affidarla all’esterno, ad altro imprenditore, il quale, nell’eseguire la prestazione, dovrà attenersi alle indispensabili direttive di carattere tecnico impartite dal committente” (Tribunale Civitavecchia, 05 aprile 2006).
La disciplina normativa in esame prevede (art. 2) che il rapporto di subfornitura si instauri con un contratto da stipularsi in forma scritta a pena di nullità (ritenendo a tal fine idonea anche una comunicazione del consenso a mezzo fax o altra via telematica), in cui siano previsti: “i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente”; “il prezzo pattuito” ed “i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento”.

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