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Il riordino della giustizia tributaria: la riforma del processo

Il riordino della giustizia tributaria: la riforma del processo

In ottemperanza all’art. 99 della Costituzione Italiana, il 20 marzo 2013 il CNEL ha approvato il Ddl di “Delega  legislativa al Governo della Repubblica per razionalizzare e codificare l’attuazione e l’accertamento dei tributi e per la revisione delle sanzioni amministrative e del processo tributario.”.

riforma-processo-tributarioIl documento divulgato pochi giorni fa riferisce che “in questi quarant’anni la gestione di una fiscalità di massa, quale quella che riferita al sistema tributario riformato nel 1971, ha da una parte aumentato l’importanza del ruolo del contribuente nell’attuazione dei tributi e dall’altra ha reso sempre più complessi e difficili i controlli dell’amministrazione finanziaria e non sempre adeguate le procedure di accertamento alla numerosità dei contribuenti ed alla crescente complessità delle fattispecie e della basi imponibili. Le reazioni normative a tale trasformazione per il diritto tributario formale sono state varie numerose ed anche incidenti per i contribuenti e per l’amministrazione. Comunque, non potevano che seguire il modello della riforma. Hanno continuato a riferirsi coerentemente in maniera distinta e differenziata ai singoli tributi. Anche i progressi di avvicinamento evidenti per imposte sui redditi ed iva si sono rivelati del tutto funzionali all’attuazione della dichiarazione unica, ma non hanno segnato un significativo abbandono della pluralità di modelli del diritto tributario formale. E’ difficile ora invece continuare a confermare la fiducia in quella scelta riformatrice per il diritto tributario che quarant’anni fa era apparsa chiara e condivisa.
In nome di quella scelta riformatrice infatti il diritto tributario formale:”.

Il documento è scandito in 6 articoli di cui il secondo il terzo ed il quarto rappresentano il cuore della disciplina innovativa.
Con riferimento ai punti di maggiore rilevanza possono annoverarsi:
– il rafforzamento e l’ampliamento della disciplina della conciliazione giudiziaria, che costituisce uno dei temi più caldi degli ultimi tempi, vista la grave limitazione relativa al suo utilizzo – per il solo procedimento di primo grado, oltre alla funzione deflativa che presiede l’intero sistema tributario attuale;
– la necessità della qualifica dell’organo giudicante, in termini di competenza (giudici a tempo pieno) e di adeguata retribuzione – punto focale soprattutto ai fini del corretto svolgimento delle cause tributarie, oltre che dell’applicazione corretta delle norme sia dal punto di vista dell’Amministrazione che dal punto di vista dello Statuto del Contribuente;
– l’istituzione di un apposito albo dei difensori tributari presso ciascuna Corte d’appello tributaria e presso la sezione tributaria della Corte di Cassazione;
– l’immediata esecutorietà delle sentenze, valevole per tutte le parti in causa, onde evitare una sovrapposizione in virtù del ruolo ricoperto dalle parti in giudizio: amministrazione/ contraente più forte, contribuente/ contraente più debole.

Il progetto di legge ha sicuramente degli intenti lodevoli, da attuarsi nell’immediato.
Tanto vero, che già in tempi non sospetti, ossia nel 2007, a firma degli attuali scriventi, era stato già presentato un progetto di legge di riforma del processo tributario.
Non a caso, i punti su cui si reggeva la citata riforma erano proprio i punti salienti dell’attuale disegno di legge datato 20 marzo 2013.
A distanza di ben sei anni, forte è la necessità di riformare un processo che fa acqua da tutte le parti.
Non tanto per quanto riguarda la materia – intesa come contenuti delle discipline tributarie – quanto relativamente alla forma ed alla procedura da eseguirsi sia da parte degli uffici che da parte dell’organo giudicante.

L’attuazione dell’art. 111 della Costituzione è uno dei temi fondamentali su cui si deve insistere nell’attuazione della riforma del processo tributario, in applicazione di quanto già espresso nel citato progetto di legge che, in sintesi, già prevedeva:
– una nuova denominazione ed organizzazione delle Commissioni tributarie (con riferimento all’imparzialità dell’organo giudicante, in richiamo al “parere della Commissione dei Trenta  – chiamata ad esprimersi sui decreti delegati adottati in base all’art. 30 della Legge 413/91 – in cui veniva chiarito che si deve tendere alla previsione, anche costituzionale, di una magistratura tributaria, totalmente autonoma, con giudici specializzati.);
– con riferimento agli atti impugnabili: stabilire i limiti dei giudici tributari:
– di conseguenza, una corretta qualificazione degli atti autonomamente impugnabili;
– la qualifica professionale dei giudici;
– la conciliazione giudiziale anche in appello (infatti, nel citato progetto di riforma legislativa, si fa notare come già nella prima formulazione normativa della conciliazione era possibile effettuarla anche in secondo grado e persino in Commissione Centrale; motivo per il quale è necessario, ai fini della realizzazione del giusto processo – come indicato dagli artt. 24 e 111 della Costituzione – , che sia nuovamente introdotta la conciliazione giudiziale in ogni grado del processo;

Come si può ben vedere, i tratti salienti del disegno di legge appena approvato, erano stati già ampiamente argomentati dagli scriventi nel 2007, a testimonianza di quanto sia urgente una riforma del processo tributario.
Inoltre, la citata proposta di riforma menzionava, tra le altre voci, anche l’integrazione della fase istruttoria – che allo stato attuale risulta ancora monca, in particolare del giuramento e della testimonianza – che è uno dei punti su cui bisognerebbe immediatamente accogliere la parità rispetto agli altri processi.

In conclusione, alla luce di quanto appena approvato dal CNEL, di quanto preventivamente già proposto con il progetto di riforma del processo tributario – datato 2007 – a firma degli scriventi, l’emergenza del Fisco nella lotta all’evasione fiscale deve partire dall’applicazione immediata di tali modifiche processuali, per consentire ad ogni contribuente e al proprio difensore, la parità processuale garantita dalla Costituzione.

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