Avvocato.it

Ripetibilità delle somme versate a titolo definizione agevolata della sanzione

Ripetibilità delle somme versate a titolo definizione agevolata della sanzione

Secondo l’Agenzia delle Entrate la definizione agevolata della sanzione preclude il diritto al rimborso della somma versata a tale titolo (in caso di sentenza, “sull’imposta”, favorevole) stante la definitivita’ del rapporto tributario.

1. Premessa – La definizione agevolata delle sanzioni.
Con l’entrata in vigore del nuovo sistema sanzionatorio amministrativo, disciplinato nei principi generali dal Dlgs. 472/1997, è stato introdotto uno strumento che permette al contribuente, a determinate condizioni, di ridurre sensibilmente le sanzioni dovute al Fisco per le violazioni tributarie commesse.
L’istituto che andiamo ad illustrare è quello della “definizione agevolata”: consente al contribuente di estinguere l’obbligazione nascente dalla violazione commessa pagando, entro un determinato termine, una somma ridotta a titolo di sanzione amministrativa.
La definizione agevolata delle sanzioni comporta l’estinzione dell’eventuale controversia limitatamente ai profili sanzionatori derivanti dalla violazione delle norme tributarie, ferma restando la contestabilità in sede giudiziale degli aspetti legati al pagamento dell’imposta da cui scaturisce la sanzione.
Il pagamento in forma ridotta è attualmente disciplinato dall’art. 16, comma 3, del Dlgs. n. 472/1997, nel caso in cui l’atto contiene unicamente la contestazione delle sanzioni, e dall’art. 17, comma 2, dello stesso decreto, qualora la pretesa si riferisca sia al tributo che ai profili sanzionatori ad esso collegato.
In virtù di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 16 del Dlgs. 472/97, nello stesso termine, sessanta giorni, dalla notificazione dell’atto di contestazione previsto per la proposizione del ricorso giurisdizionale, il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido possono definire le violazioni loro contestate [1] con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione ivi indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo [2].
Allo stesso modo, il comma 2 dell’art. 17 del Dlgs. 472/97 consente di definire in via agevolata le sanzioni mediante il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata (e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo), sempre entro il termine previsto per l’impugnazione giurisdizionale dell’atto, costituito in questo caso direttamente dal provvedimento unico di accertamento o di rettifica e di irrogazione delle sanzioni.

[ continua a leggere l’articolo in pdf ]

Avv. Leonardo Leo

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze