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Risarcimento del danno da fatto illecito e competenza del Giudice di Pace

Risarcimento del danno da fatto illecito e competenza del Giudice di Pace

Giudice di Pace di Bari, 12 marzo 2009 n. 2021

Il risarcimento del danno causato ad un veicolo dalla presenza di un ostacolo sulla sede stradale pubblica non è qualificabile come risarcimento da circolazione stradale trattandosi, invece, di risarcimento da fatto illecito; per tali vertenze il limite della competenza per valore dell’Ufficio del Giudice di pace è di Euro 2.582,00 (ovvero, ai sensi della legge giugno 2009, n. 69, di Euro 5.000,00)

Motivi della decisione
L’eccezione preliminare di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta è fondata e va accolta. Si precisa che la presente contro-versia non attiene a danno da circolazione stradale, ma a risarcimento da fatto illecito; per tali vertenze il limite della competenza per valore dell’Ufficio del Giudice di pace è di Euro 2.582,00, mentre la domanda proposta ha per oggetto un risarcimento di Euro 8.845,09.
Articoli di dirittoVa chiarito che la presente controversia ri-guarda danni causati dalla presenza di un o-stacolo sulla sede stradale pubblica aperta al transito di veicoli e di persone, tanto che a-strattamente anche una persona avrebbe potuto incappare nella rete sistemata dalla convenuta, riportando lesioni e danni materiali che non potrebbero mai rientrare nell’ambito della competenza di questo Ufficio, ove fossero stati contenuti in misura inferiore ad Euro 2.582,00.
Né può assumere rilievo la clausola limitativa inserita nelle conclusioni, essendo evidente che vi è una tale sproporzione tra il quantum richiesto e il limite di Euro 2.582,00 da asse-gnare alla precisazione limitativa un puro valore di clausola di stile collegata ad un errore nell’inquadramento processuale della domanda, qualificata cioè nell’ambito di azione di risarcimento di danni da circolazione stradale, derivante da scontro tra veicoli.
Deve pertanto ritenersi fondata l’eccezione sollevata, rilevandosi la competenza del Tri-bunale a conoscere della presente vertenza.
Non si procede alla liquidazione delle spese, da ritenersi valutabili in sede di definizione del processo nel merito.

Commento

Il Giudice di pace di Bari conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia di risarcimento del danno causato ad un veicolo dalla presenza di un ostacolo sulla sede stradale pubblica, laddove afferma che tale richiesta di risarcimento muove dal verificarsi di un fatto illecito non trovando, pertanto, applicazione l’art. 7, comma 2, c.p.c. (competenza speciale per materia e valore del giudice di pace).

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