Avvocato.it

Roma, Salone della Giustizia: Come difendere la nostra città ? La proposta del Comune di Roma

Roma, Salone della Giustizia: Come difendere la nostra città ? La proposta del Comune di Roma

In seguito ai gravi episodi violenti avvenuti nella città di Roma durante la manifestazione dello scorso 15 ottobre, ultimi di una lunga serie che ha visto protagoniste passive tante importanti città d’Italia, il vice sindaco di Roma, Sveva Belviso ha deciso di farsi interprete di una serie di iniziative che abbiano come scopo ultimo quello di salvaguardare l’integrità di persone e cose sia pubbliche che private.

In questo ambito si inserisce la presente proposta di modifica legislativa da inoltrare sia agli organi legislativi competenti sia al giudizio dei cittadini con la creazione di un grande movimento di opinione che porti ad una unitaria proposta di iniziativa popolare.

Tale proposta se da una parte si pone l’obiettivo di salvaguardare il diritto costituzionale di riunirsi e di manifestare liberamente e pacificamente,  attraverso la tutela della dignità e dell’incolumità dei manifestanti pacifici e dei cittadini che siano coinvolti in raduni pubblici autorizzati, dall’altra ha come obiettivo primario quello di proporre misure che scongiurino comportamenti delittuosi rendendo certe le responsabilità personali e la certezza dell’applicazione delle pene previste.

Oggi, in particolare il reato di danneggiamento, così come previsto dal Codice Penale vigente, prevede una fattispecie del reato che permette a chi danneggia di potersela cavare con una semplice ammenda di Euro 309, quando ad esso siano applicabili le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.

La proposta, quindi, intende suggerire due tipi di intervento:

1) Abrogare il n.3 dell’art. 635 elevando, quindi al rango di fattispecie autonoma di reato il danneggiamento di  edifici pubblici, di culto o storico-artistici, oggi prevista come semplice aggravante, al fine di inasprire le pene edittali.

2) Più in generale, per il reato previsto dall’art.635 c.p., disporre nel corpo dell’articolo una nuova aggravante ed un divieto di sospensione condizionale della pena al fine di rendere certa l’applicazione della pena detentiva.

Dati questi presupposti, di seguito è illustrata la proposta di modifica elaborata

al fine di affrontare e risolvere un problema così sentito da tutti i cittadini.

1) “Nuova fattispecie per il reato di danneggiamento

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico  su immobili compresi nel perimetro dei centri storici (da individuare eventualmente con ordinanza sindacale o facendo riferimento ai beni indicati all’art. 10 d.lgs. n.42 del 2004 e portata a conoscenza dei terzi con modalità da stabilire) ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o su altre cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza è punito con la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d’ufficio.

La pena è della reclusione da 12 mesi a tre anni se il fatto è commesso:

– in occasione di manifestazioni pubbliche ovvero al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.

E’ disposto il divieto di applicazione della sospensione condizionale per i casi di danneggiamento previsti, ed in caso di  resistenza aggravata e lesioni personali gravi o gravissime a pubblico ufficiale commesse in occasione di manifestazioni pubbliche autorizzate .”

2) “Aggravanti da prevedere in seno all’art.635 c.p.”

a) Aggiungere alla lista delle aggravanti così come previste dall’art 635 c.p. l’ipotesi che il fatto sia commesso in occasione di manifestazioni pubbliche ovvero al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.

b) Disporre il divieto di applicazione della sospensione condizionale, per i casi di danneggiamento previsti dalla nuova aggravante, ed in caso di resistenza aggravata e lesioni personali gravi o gravissime a pubblico ufficiale commesse in occasione di manifestazioni pubbliche autorizzate.

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze