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Scarico di reflui da molitura olive reato ex art. 137 DLgs. n. 152/2006, autorizzazione necessaria

Scarico di reflui da molitura olive reato ex art. 137 DLgs. n. 152/2006, autorizzazione necessaria

Per poter scaricare nella pubblica fognatura le acque di lavaggio delle olive è necessaria la prescritta autorizzazione prevista dall’articolo 101, DLgs. n. 152/2006 poiché tali acque non sono assimilabili alle acque reflue domestiche.

Con la sentenza in esame è stato ribadito che lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall’attività di molitura delle olive integra il reato di cui all’art. 137 del medesimo decreto (prima previsto dall’art. 59 DLgs n.  152/1999).

La sentenza è resa in linea con la consolidata giurisprudenza in materia che già in altre occasioni  ha riconosciuto il suddetto reato [ cfr. Cass. 26.9.2011, n. 34758 e  Cass.  20.5.2008 n. 26524 ].

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) No. Gi. nato il (OMESSO);

avverso la sentenza del 13.10.2010 del Tribunale di Siracusa, sez. dist. di Avola;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;

sentite le conclusioni del P.G., dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’impugnata sentenza.

OSSERVA

1) Con sentenza del 13.10.2010 il Tribunale di Siracusa, sez. dist. di Avola, in composizione monocratica, condannava No. Gi. alla pena di euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 59, comma 1, perche’, titolare del frantoio oleario ubicato in (OMESSO), effettuava nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione.

Assumeva il Tribunale che era stato pacificamente accertato, in punto di fatto, che le acque di vegetazione delle olive venivano raccolte in una cisterna di decantazione, mentre le acque di lavaggio affluivano, tramite un pozzetto, nelle pubblica fognatura e che per tale scarico l’imputato non era munito di alcuna autorizzazione. Trattandosi di acque provenienti da insediamento industriale era configurabile il reato contestato. Non era poi maturata la prescrizione, avendo il reato natura permanente (nel caso di specie era stato accertato che opere strutturali consentivano il deflusso automatico in pubblica fognatura).

2) Ricorre per cassazione No. Gi. , a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione ed errata applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 59 comma 1. La condotta sanzionata penalmente riguarda uno scarico che abbia ad oggetto “acque reflue industriali”. Ad essere rilevante non e’ il criterio formale della provenienza, quanto la qualita’ del refluo, che deve essere diverso da quello delle acque domestiche e meteoriche di dilavamento. Le acque provenienti dall’attivita’ di molitura delle olive sono costituite principalmente dalle cd.”acque di vegetazione”. Nel caso di specie, invece, risulta pacificamente che lo scarico si riferiva solo alle acque di lavaggio provenienti dall’attivita’ di molitura delle olive, che non hanno caratteristiche tali (in relazione alla loro composizione) per poter essere considerate reflui industriali.

Con il secondo motivo denuncia la mancanza ed illogicita’ della motivazione, avendo il Tribunale semplicisticamente affermato la responsabilita’ penale dell’imputato, provenendo lo scarico da insediamento industriale, senza minimamente motivare in ordine alle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque ed in ordine alla assimilazione delle acque di lavaggio alle acque reflue industriali.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 132, 133, 163 e 175 c.p., in relazione alla determinazione della pena ed alla mancata concessione dei benefici di legge. Il Tribunale ha preso in considerazione, per negare la sospensione e la non menzione, il precedente penale, senza tener conto che, in ordine allo stesso, era intervenuta causa estintiva per il decorso positivo del termine quinquennale di cui all’articolo 163 c.p..

Con il quarto motivo, infine, denuncia la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il Tribunale erroneamente ha ritenuto che il reato contestato fosse di natura permanente (peraltro non risulta neppure accertato che la condotta si sia protratta oltre la data dell’accertamento).

3) I primi due motivi di ricorso sono infondati.

3.1) La giurisprudenza consolidata di questa Corte riteneva, sulla base del chiaro disposto del Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 2, lettera h), che nella nozione di acque reflue industriali rientrasse qualsiasi tipo di acque reflue, scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgevano attivita’ commerciali o produzioni di beni, diverso dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Si riteneva, pertanto, che gli scarichi derivanti dalla molitura delle olive senza la prescritta autorizzazione non integrassero “il reato di cui al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 59, in quanto assimilabili alle acque reflue domestiche solo se l’attivita’ del frantoio sia inserita con carattere di normalita’ e complementarieta’ in una impresa dedita esclusivamente alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura ed in presenza delle condizioni previste dal citato Decreto n. 152, articolo 28, tra cui quella per la quale la materia prima lavorata deve provenire per almeno due terzi esclusivamente dall’attivita’ di coltivazione dei fondi dei quali si abbia, a qualsiasi titolo, la disponibilita’” (cfr.ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 10626 del 22.1.2003; conf. Cass. sez. 3 n. 4068 del 31.3.2000; Cass. sez. 3 n. 35843 del 3.9.2004). Anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e’ stato ribadito che “lo scarico senza autorizzazione di acque reflue derivanti dall’attivita’ di molitura delle olive integra il reato di cui all’articolo 137 del medesimo decreto (prima previsto dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articolo 59), non essendo tali reflui assimilabili alla acque reflue urbane in base al di sposto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 101, comma 7, lettera c)” (Cass. Sez. 3 n. 26524 del 20.5.2008).

3.1.1) Non risultando (non viene neppure dedotto) che ricorressero le condizioni previste prima dal Decreto Legislativo n. 152 del 1999, articolo 28 e poi dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 101, comma 7, lettera c), correttamente, il Tribunale ha ritenuto configurabile il reato contestato.

4) Fondato e’, invece, il quarto motivo di ricorso. Pur riconoscendosi, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, la natura di reato permanente dell’ipotesi contestata, non vi e’ prova che la condotta antigiuridica, con violazione del bene giuridico protetto dalla norma, sia perdurata anche successivamente all’accertamento eseguito, come da contestazione, in data 17.11.2005.

Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 secondo la disposizione piu’ favorevole di cui al previgente articolo 157 c.p. (il reato risulta commesso in epoca antecedente all’entrata in vigore della Legge n. 251 del 2005) e’, pertanto, maturato in data 17.5.2010 e quindi prima della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

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