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La tutela per gli acquirenti di immobili da costruire

La tutela per gli acquirenti di immobili da costruire

Dopo un 2009 in cui il settore immobiliare ha evidenziato una contrazione delle transazioni gli analisti prevedono una buona ripresa nel 2010.
Una delle scelte più frequenti, soprattutto per convenienza economica da parte delle giovani coppie è l’acquisto “sulla carta” di immobili la cui costruzione è ancora da finire o da iniziare del tutto. Non a caso il legislatore, dopo che migliaia di famiglie italiane sono state coinvolte nei fallimenti di imprese di costruzioni, rimanendo senza casa dopo aver versato cospicui anticipi, in ossequio alla Legge delega 210/04, ha varato nel 2005 il Decreto Legislativo 122/2005, “disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire” che si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato dei diritti di proprietà o altri diritti reali su immobili, come ad esempio l’usufrutto, per i quali il permesso di costruire è stato richiesto successivamente al 21 luglio 2005, data di entrata in vigore del decreto in esame.

casaGli immobili in questione sono “da costruire” solo se la costruzione è in una fase tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità. La tutela accordata dal D. Lgs. 122, va sottolineato, è riservata solo all’acquirente – persona fisica “che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing (…) ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per l’iniziativa stessa” e nei confronti del costruttore che può essere un imprenditore o una cooperativa edilizia che promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire …sia nel caso in cui l’immobile venga edificato direttamente da costoro o la costruzione sia data in appalto o eseguita da terzi.

Il decreto all’art. 2 prevede a carico del costruttore all’atto della stipula del contratto di cessione della proprietà o di altro diritto reale di godimento relativi ai soli immobili da costruire o ultimare, l’obbligo di rilasciare, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore che egli ha riscosso e deve ancora riscuotere dall’acquirente secondo quanto stabilito nel contratto, ad esclusione delle somme che dovranno essere erogate da un soggetto terzo mutuante o quelle derivanti da contributi pubblici.

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