La violenza come causa di addebito nella separazione
La Corte di Cassazione è tornata sul tema della violenza quale causa di addebito nella separazione con l’ordinanza n. 12662/2024.
I giudici della legittimità hanno chiarito che anche un singolo episodio di violenza è sufficiente per dichiarare l’addebito della separazione, poiché rappresenta un comportamento capace di distruggere l’equilibrio relazionale della coppia e di violare la pari dignità del coniuge vittima.
Il principio porta nuovamente in rilievo l’importanza della tutela della personalità del coniuge aggredito sia sul piano fisico che psicologico che viene ritenuto «un comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona».
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha sottolineato che non rileva se l’episodio di violenza abbia avuto sede in un contesto di preesistente conflittualità, né se il comportamento dell’altro coniuge abbia contribuito all’esasperazione dei rapporti. Le azioni violente, infatti, costituiscono una causa diretta dell’intollerabilità della convivenza e rendono non necessaria una valutazione comparativa con le condotte del coniuge vittima.
Quanto all’addebito della separazione e alla valutazione dello stesso, vale ricordare che l’art. 151 c.c. impone l’esigenza di indagine comparativa sulle condotte di entrambi i coniugi, al fine di individuare quale di loro sia responsabile della separazione «in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
L’analisi deve essere rigorosa, perché dall’addebito discendono conseguenze economiche anche in tema di diritto a ottenere l’assegno di mantenimento; conferma del rigore si evince anche dalla Cass n. 14162/2001 la quale ha riferito che «l’indagine sull’intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale».