Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12015 del 25 settembre 2001

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12015 del 25 settembre 2001

Testo massima n. 1

La responsabilità del vettore aereo cessa dal momento in cui, in ragione dell’organizzazione amministrativa del traffico nell’aeroporto, operazioni accessorie a quella oggetto del contratto di trasporto risultano organizzate in modo da essere sottratte alla sua sfera di ingerenza, poiché il reddito servizio è reso da un soggetto diverso dal vettore, che non è da lui scelto ed è sottratto alla sua ingerenza. Più in particolare, tale soggetto non pub considerarsi come un preposto del vettore; pertanto, il trasporto dall’aerostazione all’aereo con mezzi e personale del gestore dei servizi aeroportuali non può essere considerata un’operazione di imbarco, inerente al trasporto aereo cui attende il vettore, e questi non risponde, quindi, dei danni verificatisi in tale fase.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze