Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3069 del 9 luglio 1977

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3069 del 9 luglio 1977

Testo massima n. 1

Il trasporto gratuito si distingue dal trasporto di cortesia, poiché, mentre nel primo il vettore ha sempre un interesse, sia pure mediato ma giuridicamente rilevante, ad eseguire la prestazione, che ha natura contrattuale, ed è soggetto alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 1681 c.c., il secondo è, invece, caratterizzato dall’insussistenza sia del cennato interesse sia della presunzione di responsabilità. Ne consegue che, nel trasporto di cortesia, nel caso di danni subiti dal trasportato a causa di un incidente stradale, non è il vettore a dover provare di aver adottato tutte le misure atte ad evitare il danno, ma è, al contrario, il danneggiato che deve dimostrare la responsabilità extracontrattuale del vettore.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze