Art. 41 – Codice processo penale minorile – Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni

1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie l'imputato, l'esercente la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.

2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie disponga altrimenti.

Visto, il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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