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La regola generale di cui art. 1283 c.c. afferma che, salvo patto contrario, gli interessi non possono maturare sugli interessi già prodotti. La mancanza di tale espresso accordo fra le parti, impone che gli interessi possano essere conteggiati solo sulla quota del capitale scaduto.
Fino al 1999, per costante orientamento, l’uso normativo nei rapporti bancari ed in particolare quello dei conti corrente prevedeva un’eccezione alla regola generale fissata dall’art. 1283 c.c.
Successivamente, la giurisprudenza ha ritenuto scorretta detta pratica normativa tanto d ritenere non dovuti gli interessi ultralegali e gli interessi anatocistici.
A fronte del grande impatto, in tema sono intervenuti diversi correttivi: il DLgs. 4.8.1999 n. 342 con la previsione di cui all’art. 25, per effetto della quale veniva concessa la possibilità di un anatocismo bancario nei contratti futuri, successivamente, la pronuncia n. 425/2000 della Corte Costituzionale con quale ha stabilito il principio per cui i contratti bancari stipulati, ed infine, la legge del 27.12.2013, n. 147 che ha eliminato l’anatocismo bancario dal 1 gennaio 2014.
Allo stato dell’arte, per i contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione dovrebbe valere nuovamente l’indicazione della giurisprudenza per la quale la previsione contrattuale di anatocismo bancario è illegittima: perché si tratterebbe di una clausola contraria all’art. 1283 c.c. e anche all’art. 120 TUB così come modificato.
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