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Cassazione: termini brevi di notifica retroattivi per le cartelle di pagamento

Cassazione: termini brevi di notifica retroattivi per le cartelle di pagamento

La sentenza Cass., sez. tributaria civile, 8 luglio 2009 n. 16074 trae origine dalla pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale aveva rigettato l’eccezione di tardività della notifica della cartella di pagamento sollevata dal contribuente.
A sostegno della suddetta declaratoria la Corte territoriale aveva ritenuto non apllicabile retroattivamente la sopravvenuta disciplina dei termini di notificazione ex art. 1, comma 5 ter della legge n. 156/2005, poichè la cartella di pagamento del ricorrente era stata notificata nell’agosto 2001 ed era riferita ad alla dichiarazione del 1994.
sentenza
La Corte di Cassazione, per contro, ritenendo che il contribuente deve conoscere la pretesa tributaria entro termini certi, ha precisato che il termine quinquennale di notifica deve essere applicato al caso in esame essendo decorso un lasso di temporale ben superiore ai prescritti cinque anni tra l’anno di presentazione della dichiarazione ed la notifica della cartella di pagamento.
L’art. 1, comma 5 ter della legge n. 156/2005 prevede, infatti, che il concessionario deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato DPR n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

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