Clausola penale: limiti tra ritardo e inadempimento definitivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9425 del 10 aprile 2025, ha confermato l’interpretazione consolidata dell’art. 1382 del codice civile.
Ed invero, allorquando una clausola penale è prevista per il ritardo nell’adempimento, essa si affianca all’obbligazione principale e continua a produrre effetti finché il debitore è ancora tenuto ad adempiere. Diversamente, quando l’inadempimento assume carattere definitivo, viene meno la funzione accessoria della clausola e la stessa diventa inefficace.

La controversia trae origine da un contratto preliminare stipulato tra due società, in cui la data prevista per la conclusione del contratto definitivo fu rinviata su richiesta di una delle parti – con il consenso dell’altra – che indicò un nuovo termine e impose una penale fissa per ogni giorno di ulteriore ritardo.
La nuova scadenza venne, tuttavia, disattesa per altre due volte ed il termine fu ulteriormente prorogato.
Infruttuosa risultò la convocazione davanti al notaio promossa dalla parte adempiente, poiché l’altra non comparve.
La società adempiente richiese con decreto ingiuntivo il pagamento delle penali maturate a partire dal giorno successivo alla prima proroga della data fissata per la stipula e per gli anni successivi; la parte inadempiente propose opposizione.

Nel pronunciarsi sull’applicabilità della penale giornaliera per ritardo, la i Giudici dell’Ermerllino richiamano l’orientamento della sentenza n. 22050/2019 nella quale si evidenzia la differenza ontologica tra penale da ritardo e penale da inadempimento: ne consegue che non è possibile applicare indistintamente la medesima clausola penale a entrambe le ipotesi qualora essa si riferisca espressamente solo a una di esse.

Secondo la Cassazione n. 1300/1986 è necessario che le parti prevedano espressamente e separatamente la penale per ciascuna ipotesi (ritardo e inadempimento), trattandosi di una clausola avente la funzione di quantificare preventivamente e forfettariamente il danno in relazione a una specifica ipotesi pattuita.
Tale impostazione non è in contrasto con il divieto di cumulo tra la domanda relativa alla prestazione principale e quella relativa alla penale per l’inadempimento previsto dall’art. 1383 c.c., in quanto tale divieto non preclude la possibilità di prevedere e domandare cumulativamente la penale per il ritardo e quella per l’inadempimento.

La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito con la sentenza n. 12349/2002 che in caso di inadempimento è consentito:
– chiedere l’adempimento unitamente alla penale per ritardo (Cass. n. 12826/2004);
– in caso di risoluzione del contratto, chiedere il risarcimento per l’inadempimento e, contestualmente, la penale per mancata esecuzione dell’obbligazione entro il termine (Cass. n. 591/2005);
– chiedere sia la penale per ritardo che quella per inadempimento definitivo (Cass. n. 8813/2003).
In tale ultimo caso, tuttavia, non è ammesso un doppio conteggio: la liquidazione della penale per inadempimento dovrà tener conto del danno imputabile al ritardo già considerato autonomamente (Cass., ord. n. 10660/2022).

Infine, nel caso in cui sia stata pattuita solo una penale per l’inadempimento definitivo, il creditore che abbia accettato l’adempimento tardivo potrà comunque richiedere la liquidazione del danno da ritardo, da effettuarsi ai sensi dell’art. 1223 c.c., indipendentemente dai limiti previsti per la penale da inadempimento.
Dunque, la Cassazione precisa che la penale finalizzata a sanzionare il ritardo non è applicabile nel caso in cui l’inadempimento sia ormai divenuto definitivo, diventando essenziale stabilire se la mancata prestazione vada qualificata come ritardo o come inadempimento definitivo.

A tal fine, occorre valutare lo svolgimento concreto dei rapporti tra le parti, ragione per la quale per il caso di specie, con riguardo alla mancata stipula del definitivo, spetterà al giudice del rinvio stabilire se l’invito alla stipula, rivolto dalla parte adempiente, sia rimasto infruttuoso al punto da integrare un inadempimento definitivo, individuando così il discrimine tra ritardo e inadempimento e consentendo di quantificare le somme dovute a titolo di penale per il ritardo.

La clausola penale stipulata per il solo ritardo nell’adempimento dell’obbligazione è efficace fino a quando l’adempimento è ancora possibile e il debitore resta obbligato ad eseguirlo; essa, invece, perde efficacia qualora l’inadempimento divenga definitivo, cessando la funzione accessoria di rafforzamento dell’obbligo contrattuale. Ne consegue che il creditore non può pretendere l’applicazione della penale da ritardo in perpetuo, oltre il momento in cui l’adempimento risulta definitivamente precluso. È onere del giudice del merito accertare se, alla luce della concreta dinamica negoziale, l’inerzia del debitore abbia integrato un inadempimento definitivo incompatibile con la perdurante esigibilità della penale da ritardo.

Pronunce precedenti

Cass. n. 36481/2022, Cass. n. 821/2022, Cass. n. 22050/2019, Cass. n. 10441/2017, Cass. n. 10916/2017, Cass. n. 27199/2017, Cass. n. 7253/2013 e Cass. n. 1621/2013

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