Art. 32 – Codice civile – Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se credi che associazioni, fondazioni o società siano solo gruppi di persone, stai semplificando troppo: sono soggetti giuridici autonomi, con diritti e obblighi propri.
- Non tutte le persone giuridiche offrono lo stesso livello di protezione: quelle riconosciute hanno autonomia patrimoniale perfetta, mentre quelle non riconosciute espongono i soci a responsabilità diretta.
- Molti enti del Terzo Settore operano senza piena consapevolezza delle differenze tra le forme giuridiche: una scelta sbagliata può incidere direttamente sul patrimonio personale dei fondatori.
- Lo scioglimento dell'ente non elimina automaticamente i debiti: i creditori possono agire sul patrimonio residuo e, in alcuni casi, sugli amministratori che hanno gestito la liquidazione.
Massime correlate
Cass. civ. n. 3093/2021
In tema di obbligazioni tributarie, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo.