Art. 32 – Codice civile – Devoluzione dei beni con destinazione particolare
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14679/2025
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.
Cass. civ. n. 14016/2025
In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un intervento di finanziamento garantito dall'attribuzione di una opzione put a favore del mutuante e di una corrispondente opzione call a favore del socio e legale rappresentante della società finanziata, aventi ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale, per un corrispettivo commisurato al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, da esercitarsi alla scadenza del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale).
Cass. civ. n. 13459/2025
Nel giudizio per la pronuncia di sentenza costitutiva della servitù di elettrodotto, il giudice ha il potere di valutare se il percorso autorizzato riesca il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, ovvero se è necessario modificarlo a tal fine, atteso che l'autorizzazione amministrativa del relativo impianto, quando l'ente pubblico invece di seguire la via espropriativa abbia discrezionalmente preferito servirsi della costituzione coattiva della servitù "iure privatorum", integra un mero presupposto, di per sé inidoneo per il successivo insorgere della servitù di elettrodotto, la quale ha come titolo esclusivamente la pronuncia del giudice, che la costituisce previo pagamento della relativa indennità.
Cass. civ. n. 13202/2025
In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa - da intendersi come necessità di riferire i costi all'esercizio dell'attività imprenditoriale - e il loro effettivo sostenimento da parte della società contribuente, cosicché, in caso di royalties corrisposte per l'uso di un marchio, restano irrilevanti i requisiti formali del contratto di licenza, non essendo imposta la forma scritta ad substantiam, né risultando vietate le stipulazioni per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c.
Cass. civ. n. 11926/2025
Lo schema socialmente tipico del cosiddetto "lease back" presenta autonomia strutturale e funzionale, quale contratto di impresa, e caratteri peculiari di natura oggettiva e soggettiva, che non consentono di ritenere che esso integri, per sua natura e nel suo fisiologico operare, una fattispecie che - in quanto realizzi una alienazione a scopo di garanzia - si risolva in un negozio atipico, nullo per illiceità della causa concreta.
Cass. civ. n. 11887/2025
L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).
Cass. civ. n. 11078/2025
La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'art. 1055 c.c., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili aliunde, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontaria. (Nella specie, la S.C. nel confermare la sentenza gravata ha in particolare rimarcato che la gratuità della servitù costituisce un elemento sintomatico del carattere coattivo, essendo inusuale il riconoscimento di un diritto reale, non dovuto ex lege, che reca utilità a un fondo senza alcun corrispettivo a favore del fondo che ne subisce il peso).
Cass. civ. n. 11076/2025
La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art.1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risoluzione di un preliminare di vendita di quote sociali evidenziando che la garanzia di assenza di pesi riguardava la quota oggetto di contratto preliminare e non gli immobili della società).
Cass. civ. n. 10929/2025
È ammissibile l'azione revocatoria di un negozio di conferimento di beni in società, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione, regolati dalle norme generali, e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione, la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e non la società che riceve il conferimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che l'atto di conferimento costituisse atto esecutivo di una delibera di aumento di capitale, da ritenersi comunque atto presupposto rispetto alla vicenda traslativa, in quanto per effetto di essa nel patrimonio del conferente si sostituisce al bene - nel caso un immobile - un semplice titolo partecipativo ad un capitale di rischio).
Cass. civ. n. 10916/2025
Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).
Cass. civ. n. 10829/2025
In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Cass. civ. n. 10731/2025
In tema di edilizia residenziale pubblica, la disciplina relativa al diritto di riscatto, previsto dagli artt. 2 e 3 della l. n. 60 del 1963, che attribuisce al conduttore il diritto, suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., di convertire il contratto di locazione in compravendita, concerne solo gli alloggi e non può essere esteso alle autorimesse pertinenziali, rispetto alle quali non sussiste alcuna finalità di carattere sociale, tale da giustificare un trattamento speciale e privilegiato, nella prospettiva tracciata dall'art. 47 Cost. di favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione.
Cass. civ. n. 10540/2025
Il curatore speciale, nominato dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 320, comma 6, c.c., ha la rappresentanza processuale del minore con riferimento ai giudizi nei quali sia coinvolto l'atto per il compimento del quale è stato nominato e nei limiti dell'affare che ne ha imposto la nomina, con la conseguenza che detta rappresentanza va esclusa ove il giudizio abbia per oggetto una domanda revocatoria, giacché il suo eventuale accoglimento, non avendo effetto recuperatorio, non inciderebbe negativamente sulla titolarità del diritto conseguito dal minore attraverso l'atto stipulato con l'intervento del curatore.
Cass. civ. n. 10328/2025
Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso).
Cass. civ. n. 10068/2025
Integra il delitto di peculato la condotta di omesso versamento al Comune, da parte del legale rappresentante della società convenzionata per la gestione dei servizi cimiteriali, dei canoni di concessione degli spazi di sepoltura riscossi nell'interesse dell'ente.
Cass. civ. n. 9733/2025
Ai sensi dell'art. 2233, ultimo comma, c.c. i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali vanno redatti per iscritto a pena di nullità, non potendo assumere rilevanza un'ipotetica non contestazione dell'accordo, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo. (Nella specie, la S.C. ha che la cassato la decisione che aveva ritenuto che tra le parti fossero intercorsi due distinti accordi in punto di tariffe applicabili a prestazioni forensi, deducendo l'avvenuta conclusione del primo accordo dalla sua mancata contestazione e dalla stipulazione della ulteriore e successiva convenzione - che aveva esteso l'applicazione del primo ad un periodo ad essa antecedente - pur in assenza della necessaria prova scritta).
Cass. civ. n. 9673/2025
Nel contratto di fideiussione il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato tale termine come di decadenza, anziché di efficacia).
Cass. civ. n. 9436/2025
Ai sensi dell'art. 2648 c.c., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, si può chiedere la trascrizione del relativo acquisto ove esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autentica o accertata giudizialmente, cosicché, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa (che presuppone necessariamente l'accettazione di quell'eredità), procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto mortis causa di tali eredi, oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore, con la conseguenza di non avere interesse a chiedere, ai fini della trascrizione ex art. 2648, comma 3, c.c., una pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento della proprietà del bene per successione mortis causa.
Cass. civ. n. 1995/2025
In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la possibilità di qualificare la qualità di socio della debitrice principale in termini di presupposto implicito delle fideiussioni prestate, onde inferirne la sopravvenuta inefficacia in conseguenza del suo venir meno, trattandosi di situazione di fatto priva di carattere obiettivo, dipendendo dalla volontà ed attività del socio).
Cass. civ. n. 1949/2025
L'imposizione di un limite legale alle facoltà d'uso del proprietario non può essere equiparato all'attribuzione ad un terzo di un diritto reale parziario, atteso che quest'ultimo diritto, quando non sia convenzionalmente attribuito, può discendere solo dalla positiva conclusione di una procedura espropriativa a favore del terzo attraverso un decreto di esproprio o un accordo di cessione volontaria.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di rilascio dei terreni sui quali insisteva un impianto sciistico in considerazione della mera presenza di un limite alle facoltà di uso del proprietario, discendente direttamente dal piano regolatore generale, sotto il profilo dell'edificabilità e della realizzazione di manufatti idonei ad intralciare le piste da sci).
Cass. civ. n. 865/2025
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).
Cass. civ. n. 660/2025
indicato dalla norma richiamata - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità di evitare la decadenza con una mera richiesta stragiudiziale - Ammissibilità. In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 457/2025
L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità.
Cass. civ. n. 59/2025
In tema di comunione ereditaria, l'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti lo "ius prelationis", in base al quale se uno di essi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la proposta, per consentire loro di avvalersi della preferenza, sicché non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo previsto ex lege e, altresì, lo "ius retractionis", esercitabile dal partecipante verso il terzo acquirente della quota ereditaria ove sia stato violato il diritto di prelazione, per mancata notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto; si tratta, dunque, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto e soggetti passivi differenti, ciascuno dei quali è da considerarsi "terzo" rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto.
Cass. civ. n. 25443/2024
In caso di acquisto di quota di eredità avente ad oggetto, tra l'altro, un fondo agricolo, il diritto di prelazione del coerede, di cui all'art. 732 c.c. prevale sul diritto di prelazione, ex art. 8, l. n. 590 del 1965, del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante.
Cass. civ. n. 23434/2024
In tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l'adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l'estinzione dell'obbligazione garantita (quand'anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli), dal momento che l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall'inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa.
Cass. civ. n. 22769/2024
L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.
Cass. civ. n. 21254/2024
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine.
Cass. civ. n. 21050/2024
In tema di edilizia residenziale pubblica, nel caso in cui l'assegnatario, il quale abbia avanzato istanza di cessione dell'immobile e ne abbia pagato integralmente il prezzo a seguito dell'accettazione dell'Istituto, muoia prima della stipula dell'atto di compravendita, i suoi eredi non possono vantare alcun diritto alla relativa conclusione, essendo pur sempre necessaria la positiva verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in capo a colui che, al momento dell'acquisto, ne divenga effettivo proprietario.
Cass. civ. n. 18878/2024
L'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario, come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio; pertanto, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, dovendo contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, deve recare l'indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., e non risultando sufficiente all'uopo l'indicazione del solo periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente.
Cass. civ. n. 2725/2023
In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente.
Cass. civ. n. 5657/2023
Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni.
Cass. civ. n. 2269/2023
L'accordo con cui le parti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare ha natura atipica ed è valido ed efficace a condizione che sussista l'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La causa del preliminare di preliminare va in particolare ricercata nella funzione, considerata meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., di vincolare negozialmente le parti nel corso delle trattative, fissando punti fermi della successiva stipula del contratto preliminare e rinviando a tale momento e sede la fissazione di altri punti rilevanti.
Cass. civ. n. 1462/2023
Nei contratti che esigono la forma scritta "ad substantiam" e siano conclusi tra persone lontane, la forma dell'accettazione, su cui ricade il vincolo formale a pena di nullità, deve essere tenuta distinta dalla forma della comunicazione dell'accettazione - ossia dei mezzi di conoscenza dell'avvenuta accettazione per iscritto - che non esige alcun vincolo formale, sicché, ai fini della loro conclusione, è sufficiente che il proponente abbia avuto mera notizia dell'accettazione scritta della proposta, senza necessità della sua trasmissione.
Cass. civ. n. 8164/2023
In tema di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo.
Cass. civ. n. 5945/2023
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.
Cass. civ. n. 10930/2022
In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria la predetta autorizzazione, l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come la proposizione di un atto di appello per contrastare la sentenza di primo grado che abbia accolto la domanda dell'attore di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., trattandosi di un atto di difesa diretto a resistere all'azione avversaria.
Cass. civ. n. 33645/2022
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.
Cass. civ. n. 12981/2022
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto - sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso, considerandola non meritevole di tutela, l'operatività della clausola "claims made", sul presupposto che essa non solo limitava la garanzia nei limiti della vigenza contrattuale - così escludendo gli esiti delle lungolatenze, tipici dei danni da responsabilità medica - ma affiancava detto limite ad una retroattività solo a "secondo rischio").
Cass. civ. n. 15713/2022
La forma scritta "ad substantiam" richiesta per la validità della clausola compromissoria non postula che la corrispondente volontà sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, che può anche realizzarsi con lo scambio delle missive contenenti, rispettivamente, la proposta e l'uniforme accettazione, ex art. 1326 c.c., del deferimento della controversia ad arbitri. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto invalidamente pattuita una clausola compromissoria la cui proposta, proveniente da una società e dalla stessa inserita unilateralmente nel contratto, doveva ritenersi tacitamente revocata dal proponente che, dopo la sottoscrizione e prima dell'accettazione della controparte, si era rivolto al Tribunale di Roma per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della resistente).
Cass. civ. n. 15601/2022
In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale.
Cass. civ. n. 21225/2022
Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione.
Cass. civ. n. 37800/2022
Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
Cass. civ. n. 31844/2022
L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.
Cass. civ. n. 31369/2022
In tema di contratto preliminare di vendita di immobile, l'inadempimento del promittente venditore alla stipula del contratto definitivo comporta che la prescrizione del diritto del promissario acquirente all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., non inizia a decorrere dalla conclusione del contratto preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo.
Cass. civ. n. 28627/2022
Ove nel giudizio venga formulata in via principale domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. ed in via subordinata di restituzione del doppio della caparra versata, la richiesta alla controparte del versamento della somma di cui alla condanna, in caso di rigetto della domanda principale ed accoglimento di quella subordinata, costituisce acquiescenza tacita nei confronti del capo di sentenza relativo alla domanda principale atteso che l'acquiescenza può essere espressa o tacita, estrinsecandosi in atti incompatibili con la volontà di impugnare.
Cass. civ. n. 26136/2022
Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c., che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.
Cass. civ. n. 24313/2022
Nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita di un bene in comunione "pro indiviso", stipulato da alcuni soltanto dei comproprietari e avente ad oggetto le quote di pertinenza di questi ultimi, nel processo ex art. 2932 c.c. non rivestono la qualità di litisconsorti necessari gli altri comproprietari, dal momento che essi, non avendo sottoscritto il preliminare, non sono destinatari in via diretta degli effetti del contratto definitivo.
Cass. civ. n. 26071/2022
In tema di società in accomandita semplice, la comunicazione dei bilanci ai soci accomandanti costituisce un adempimento imposto all'amministratore dall'art. 2320, comma 3, c.c. che prescinde da una richiesta avanzata dai soci, in quanto risponde al più generale dovere di diligenza nella conduzione della gestione sociale anche nei rapporti interorganici, consentendo, da un lato, l'esercizio del potere di controllo e di critica dei soci sull'operato dell'accomandatario, dall'altro, di ritenere consolidato l'esercizio, in mancanza di impugnazione.
Cass. civ. n. 20181/2022
In tema di società di capitali, la nozione di abuso della personalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietro cui si cela il "socio tiranno", in modo tale da accollargli la responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta e controllata, consentendo l'aggressione del suo patrimonio personale da parte dei creditori della società. Non è, invece, configurabile al fine di eludere l'esistenza di un soggetto dotato di personalità giuridica e di patrimonio separato, in modo tale da consentire l'aggressione di tale patrimonio (e non della sola quota di pertinenza) da parte dei creditori personali del socio, poiché si finirebbe con il legittimare un'azione di nullità dell'atto costitutivo della società di capitali, in violazione dell'art. 2332 c.c., o con il consentire un'accertamento della simulazione assoluta dello stesso, in contrasto con la "ratio" sottesa a tale disposizione.
Cass. civ. n. 17667/2022
In tema di recesso del socio dalla società cooperativa, la clausola statutaria che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione, non vale a rendere quest'ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, risulta applicabile l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.
Cass. civ. n. 21220/2022
La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.
Cass. civ. n. 28879/2022
Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento.
Cass. civ. n. 83/2021
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", nella parte in cui non prevede tra le "spese anticipate dall'erario" l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario.
Cass. civ. n. 38626/2021
L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.
Cass. civ. n. 3093/2021
In tema di obbligazioni tributarie, nell'ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un'associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell'ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo.
Cass. civ. n. 6515/2021
In caso di appello proposto nei confronti dei genitori rappresentanti del figlio minore divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie, si impone l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti affinché questi possa partecipare al giudizio d'impugnazione come parte formale e non soltanto come parte sostanziale rappresentata; del resto, la rinnovazione della citazione (a prescindere dal fatto che, nella specie, sia avvenuta nei confronti della madre risultata amministratrice di sostegno della figlia incapace) determina la sanatoria del vizio (afferente al più ad un'incertezza sul requisito ex art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.)dell'atto di appello notificato al difensore costituito in primo grado vizio senza la specificazione del figlio quale parte formale.
Cass. civ. n. 16569/2021
I provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori, di cui agli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della l. n. 219 del 2012, sono riservati alla competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso tra i genitori un giudizio di separazione o di divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., perché in tali ipotesi la competenza spetta al tribunale ordinario, restando tuttavia escluso che la "vis attractiva" possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale riservata in ogni caso al giudice minorile.
Cass. civ. n. 15603/2021
A differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti. (Nella specie, la S.C., dopo aver sollecitato il contraddittorio sul punto, ha ravvisato uno stretto collegamento funzionale tra i due contratti di locazione oggetto di giudizio, tale da consentire una considerazione unitaria dell'intera operazione negoziale, qualificata in termini di affitto di azienda).
Cass. civ. n. 35524/2021
Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all'art. 1322 c.c., i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza, ove in tal caso insorga controversia sull'esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la relativa prova ed al giudice del merito compiere un'approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti.