Art. 49 – Codice civile – Dichiarazione di assenza

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che sia dichiarata l'assenza.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se una persona scompare, non è solo un problema umano: i familiari restano in una situazione di blocco che impedisce di gestire pienamente patrimonio e rapporti.
  • Dopo due anni è possibile chiedere la dichiarazione di assenza, che consente una gestione provvisoria dei beni, ma non una disponibilità piena.
  • Dopo dieci anni — o cinque in caso di pericolo di vita — si può ottenere la dichiarazione di morte presunta, con apertura della successione.
  • Se la persona ritorna, ha diritto a recuperare i beni ancora esistenti: gli effetti giuridici prodotti nel frattempo non sono però sempre reversibili.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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