Art. 55 – Codice civile – Immissione di altri nel possesso temporaneo
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale [821].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se una persona scompare, non è solo un problema umano: i familiari restano in una situazione di blocco che impedisce di gestire pienamente patrimonio e rapporti.
- Dopo due anni è possibile chiedere la dichiarazione di assenza, che consente una gestione provvisoria dei beni, ma non una disponibilità piena.
- Dopo dieci anni — o cinque in caso di pericolo di vita — si può ottenere la dichiarazione di morte presunta, con apertura della successione.
- Se la persona ritorna, ha diritto a recuperare i beni ancora esistenti: gli effetti giuridici prodotti nel frattempo non sono però sempre reversibili.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi