Art. 133 – Codice civile – Prova della celebrazione risultante da sentenza penale

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale [654], l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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