Art. 144 – Codice civile – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa [29 Cost].

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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