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Art. 176 — Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio

Art. 176 — Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio

[ Nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l’amministrazione spetta al coniuge superstite.

Se mancano entrambi i genitori e non è stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l’amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo, che per le ragioni indicate nell’articolo 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli.

Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore età o è emancipato, l’amministratore è nominato dall’autorità giudiziaria. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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