Art. 281 – Codice civile – Divieto di legittimazione
[Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20552/2024
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento su un immobile di proprietà dell'obbligato per insussistenza del pericolo di inadempimento, ritenendo ingiustificato il rifiuto di ricevere il pagamento con bonifico bancario, come effettuato in precedenza per ben sedici anni, con la pretesa di assegno circolare o vaglia da inviarsi presso lo studio del suo legale).
Cass. civ. n. 3897/2024
In tema di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica, ove al concessionario sia stato attribuito il diritto di superficie su quest'ultima, la decadenza dello stesso per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria determina l'estinzione del suddetto diritto reale e, conseguentemente, dell'ipoteca eventualmente costituita dal concessionario medesimo su di esso.
Cass. civ. n. 1076/2023
In tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.
Cass. civ. n. 5439/1995
Con riguardo a domanda di legittimazione di figlio naturale— alla quale, nell'ipotesi di diversità di cittadinanza tra il legittimante (italiano) e il legittimante (recte: legittimando - N.d.R.) (nell'ipotesi, tedesco), vanno applicate le legislazioni nazionali di entrambi — il minore che abbia acquistato lo status di figlio legittimo in forza di adozione da parte di coniugi stranieri non può essere legittimato dal pretesto genitore naturale italiano, in quanto, secondo l'ordinamento italiano (artt. 281 e 253 c.c.), non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ed il riconoscimento non è ammesso se è in contrasto con lo stato di figlio legittimo (o legittimato), il quale è preclusivo anche del riconoscimento «implicito», che, consegue, a norma dell'art. 254, secondo comma, c.c., alla presentazione al giudice della domanda di legittimazione.