Art. 281 – Codice civile – Divieto di legittimazione
[Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20552/2024
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento su un immobile di proprietà dell'obbligato per insussistenza del pericolo di inadempimento, ritenendo ingiustificato il rifiuto di ricevere il pagamento con bonifico bancario, come effettuato in precedenza per ben sedici anni, con la pretesa di assegno circolare o vaglia da inviarsi presso lo studio del suo legale).
Cass. civ. n. 19584/2024
In tema di iscrizione di ipoteca giudiziale, l'art. 2818, comma 2, c.c. pone un principio di tassatività dei provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza idonei a consentire l'iscrizione della predetta garanzia reale, con la conseguenza che l'assegnazione di un assegno divorzile non può essere garantita da una iscrizione fondata su di un titolo diverso da quello previsto dall'art. 8, comma 2, della l. n. 898 del 1970, applicabile ratione temporis. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, stabilendo che l'assegno attribuito in corso di giudizio divorzile non poteva essere tutelato da una iscrizione ipotecaria fondata su precedente decreto di omologazione degli accordi di separazione consensuale, in quanto l'assegno di mantenimento ivi previsto aveva durata triennale ed era già stato integralmente adempiuto dal coniuge obbligato).
Cass. civ. n. 3897/2024
In tema di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica, ove al concessionario sia stato attribuito il diritto di superficie su quest'ultima, la decadenza dello stesso per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria determina l'estinzione del suddetto diritto reale e, conseguentemente, dell'ipoteca eventualmente costituita dal concessionario medesimo su di esso.
Cass. civ. n. 18185/2023
Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda riveste la qualità di litisconsorte necessario, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinzione, con la conseguenza che, ove sia stato pretermesso, la sentenza resa all'esito di quel processo non spiega effetti nei suoi confronti, potendo essere apprezzata quale mero elemento di prova nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promosso dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile.
Cass. civ. n. 1076/2023
In tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.
Cass. civ. n. 8581/2022
Il convenuto soccombente ha interesse all'impugnazione della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, nel caso in cui l'attore abbia proposto nel giudizio di primo grado una domanda di condanna specifica e con l'impugnazione sia dedotta la violazione della regola dell' impossibilità di separazione del giudizio sull' "an" da quello sul "quantum", sia perché la sentenza di condanna generica costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c, sia perché la pronuncia sull'inesistenza del diritto azionato amplia la sfera giuridica del convenuto, eliminando il rischio che egli subisca la condanna specifica al risarcimento dei danni.
Cass. civ. n. 10197/2021
In tema di iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2818, comma 1, e 2852 c.c., costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ancorché sospensivamente condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto solo nel "quando" (nella specie, il passaggio in giudicato di altra sentenza, tra altre parti), contenendo essa l'accertamento di un diritto di credito, attualmente esistente, ed incidendo la condizione solo sulla relativa efficacia. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 23/04/2018).
Cass. civ. n. 23661/2020
L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale l'adempimento del quale il legislatore abbia inteso garantire. Essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; infine, non costituisce neanche un atto dell'espropriazione forzata, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. che, del resto, fa espresso riferimento al caso nel quale il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca oppure è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata.
Cass. civ. n. 21993/2019
L'ipoteca iscritta sul terreno sul quale insiste, già al momento della costituzione della garanzia, un capannone industriale si estende anche alla costruzione in virtù del principio della normale estensione dell'ipoteca all'intero immobile, nei limiti in cui si estende il diritto di proprietà ai sensi dell'art. 840 c.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto alla società di leasing, che aveva acquistato e concesso in locazione finanziaria un capannone industriale, il diritto di ottenere dall'utilizzatrice il rimborso della somma erogata per la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta sul terreno al quale era incorporato il capannone). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/12/2017).
Cass. civ. n. 30569/2017
In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta ha natura autonoma e disciplina propria e non è riconducibile o assimilabile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., sicché, prescindendo dai "requisiti della assoluta certezza, liquidità ed esigibilità" contemplati da detta norma codicistica, non è inibita dall'eventuale impugnazione della cartella di pagamento, né in pendenza del procedimento che ne deriva.
Cass. civ. n. 4464/2016
L'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto dell'art. 67, comma 1, n. 4, l.fall., l'ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali.
Cass. civ. n. 3232/2012
L'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale, prevista dall'art. 2818 c.c. con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto dell'art. 67, primo comma, n. 4 legge fall., l'ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali.
Cass. civ. n. 1045/2007
Costituendo la società di persone un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché dette società non siano dotate di autonoma personalità giuridica, è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in materia di società per azioni, gli artt. 2393 e 2395 c.c.
Cass. civ. n. 7427/2002
Al fine di stabilire se i versamenti di somme di danaro eseguiti dal socio alla società (nella specie, società in nome collettivo) possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori della ipotesi di liquidazione, occorre accertare, secondo le regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge, quale sia stata la reale intenzione delle parti tra le quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra di esse sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, traducendosi quindi in incrementi del patrimonio netto della società, come tali non costituenti oggetto di un diritto alla restituzione. Nell'esercizio di tale attività ermeneutica, il giudice di merito deve tener conto del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati.
Cass. civ. n. 2846/1996
Il principio per cui gli amministratori di società sono personalmente responsabili verso i soci per i danni arrecati per un loro comportamento doloso o colposo, specificamente stabilito dall'art. 2395 c.c. per le società di capitali è operante anche rispetto alle società personali come può desumersi dall'art. 2281 c.c.
Cass. civ. n. 5439/1995
Con riguardo a domanda di legittimazione di figlio naturale— alla quale, nell'ipotesi di diversità di cittadinanza tra il legittimante (italiano) e il legittimante (recte: legittimando - N.d.R.) (nell'ipotesi, tedesco), vanno applicate le legislazioni nazionali di entrambi — il minore che abbia acquistato lo status di figlio legittimo in forza di adozione da parte di coniugi stranieri non può essere legittimato dal pretesto genitore naturale italiano, in quanto, secondo l'ordinamento italiano (artt. 281 e 253 c.c.), non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ed il riconoscimento non è ammesso se è in contrasto con lo stato di figlio legittimo (o legittimato), il quale è preclusivo anche del riconoscimento «implicito», che, consegue, a norma dell'art. 254, secondo comma, c.c., alla presentazione al giudice della domanda di legittimazione.
Cass. civ. n. 565/1995
La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, quoad effectum, allo scioglimento della stessa, con la conseguenza che, la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle rispettive spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi), si configura alla stregua di liquidazione della quota e costituisce debito di valore.
Cass. civ. n. 2893/1991
L'applicabilità del principio nominalistico stabilito dall'art. 1277, primo comma, c.c. (secondo cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale) ad una componente (espressa in moneta estera) della base di calcolo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto non può ritenersi esclusa dal disposto del primo comma dell'art. 1281 dello stesso codice (il quale stabilisce che le norme precedenti — compresa, quindi, quella di cui al citato art. 1277, primo comma — si osservano in quanto non contrastano con i principi derivanti da leggi speciali), non avendo la disciplina dei detti istituti (artt. 2120 e 2121 c.c. e L. n. 297 del 1982) carattere speciale.
Cass. civ. n. 12153/1990
In caso di conferimento in società di un'azienda, comprensiva di un opificio completo di macchinari, anche questi ultimi sono assoggettabili all'imposta di trascrizione cui siano stati assoggettati gli immobili conferiti, atteso che le pertinenze mobiliari sono capaci di ipoteca insieme all'immobile, per il testuale disposto dell'art. 2810 c.c., cui fa eco (con riferimento alla normativa precedente alla riforma tributaria) il combinato disposto dell'art. 1, primo e secondo comma, e dell'art. 4, secondo comma della legge sulle imposte ipotecarie 25 giugno 1943, n. 540. L'applicazione della suddetta imposta non è condizionata alla trascrizione dell'atto, essendo sufficiente il verificarsi del presupposto dell'imposta di registro, ossia la stipulazione di atti tra vivi traslativi di diritti capaci di ipoteca.
Cass. civ. n. 391/1985
L'estensione dell'ipoteca iscritta su uno stabilimento industriale ai macchinari in esso impiegati non è riconducibile al disposto dell'art. 2810 n. 1 c.c. in tema di pertinenza, dato che detti macchinari, rientrando fra gli elementi del complesso aziendale, globalmente rivolti a realizzare la funzione produttiva, non sono qualificabili come meri accessori al servizio di beni immobili, ma va riconosciuta, ai sensi dell'art. 2811 c.c., solo se ed in quanto i macchinari medesimi si presentino incorporati all'immobile, per effetto di una connessione fisica idonea a dar luogo ad un bene complesso (e non quindi per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all'uso). Ove sussista tale incorporazione, l'estensione dell'ipoteca non resta esclusa dalla circostanza che, sopravvenuto il fallimento del debitore, si abbia la disintegrazione del complesso aziendale, con la vendita dei singoli beni in sede concorsuale, poiché una tale successiva scorporazione non può travolgere ex tunc il già verificatosi ampliamento dell'oggetto dell'ipoteca in applicazione del citato art. 2811 c.c.
Cass. civ. n. 2257/1984
Il vincolo ipotecario su uno stabilimento industriale si estende ai macchinari in esso impiegati solo quando questi assumano la natura di accessioni dell'immobile (art. 2811 c.c.), nel senso che siano fisicamente connessi al fabbricato, non per mere esigenze di stabilità nel loro impiego, ma con mezzi coesivi tali da realizzare, in termini d'incorporazione, una cosa complessa. All'infuori di tale ipotesi, infatti, l'estensione del suddetto vincolo non può essere fondata sul disposto dell'ari. 2810 n. 1 c.c. in tema di pertinenze di immobili, tenuto conto che la qualità di pertinenza, riguardante il bene accessorio destinato a rendere possibile o più proficuo il godimento o lo sfruttamento del bene principale, non è ravvisabile nei rapporti fra le componenti di un complesso aziendale, globalmente concorrenti, con reciproca complementarietà, ad un'unitaria funzione.
Cass. civ. n. 2355/1978
La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende automaticamente, e, quindi, anche in difetto di un'espressa istanza in tal senso del creditore medesimo, ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento (nella specie, canoni di locazione), agli interessi eventualmente maturati su detti frutti, agli interessi maturati sulla somma realizzata dalla vendita del bene. Tale principio, il quale, nell'esecuzione individuale, è evincibile dal combinato disposto dagli artt. 2808, 2811, 2812 c.c., 509, 558, 559 e 594 c.p.c., deve infatti ritenersi operante, in difetto di contraria previsione, anche nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, in quanto non incompatibile con le norme ed i caratteri peculiari della stessa.
Cass. civ. n. 2972/1975
Il combinato disposto degli artt. 2817 n. 1, 2652 e 2650 n. 3 c.c. ben consente di configurare una vicenda attraverso la quale colui che vende con scrittura privata non idonea alla trascrizione, può, mediante la proposizione e trascrizione della domanda di verificazione della scrittura di compravendita conseguire, grazie alla retroattività della trascrizione ed iscrizione dell'atto effettuate dopo l'intervenuta verificazione (art. 2652 n. 3), la costituzione in proprio favore dell'ipoteca legale (art. 2817 n. 1), destinata a prevalere anche sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente (art. 2650 comma terzo). Peraltro, dalla esperibilità di tale via per giungere a garantire sul valore dell'immobile il credito relativo al prezzo, non può desumersi a carico del venditore, costretto a procurarsi una pronuncia giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo) per realizzare quel credito, il divieto di iscrivere, sulla base del titolo così ottenuto. ipoteca giudiziale su altri beni del compratore.