Art. 302 – Codice civile – Inventario
[L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.
L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele puo essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23712/2024
In tema di misure cautelari personali, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 302 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le misure diverse dalla custodia in carcere e quelle interdittive perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio di garanzia entro il termine stabilito dall'art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen., resa con sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2001, comporta che, nel caso di caducazione, esse possano essere riemesse solo previo interrogatorio dell'indagato. (Fattispecie in materia di divieto di dimora).
Cass. civ. n. 6642/2024
In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 46440/2023
Nel caso in cui una misura cautelare disposta dal giudice incompetente sia rinnovata dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. non è necessario procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., conservando piena efficacia quello effettuato nel corso dell'udienza di convalida del fermo a norma dell'art. 391, comma 3, cod. proc. pen. e ciò anche qualora il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. civ. n. 17038/2022
Non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare dell'inefficacia di una misura coercitiva per omesso interrogatorio dell'indagato, che abbia poi fatto parte del tribunale come giudice dell'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della medesima misura.