Art. 391 – Codice civile – Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare
[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta o del tutore.
L'emancipazione puo essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non puo accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potesta salvo che concorrano gravissime ragioni.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.