Art. 391 – Codice civile – Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare

[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta o del tutore.

L'emancipazione puo essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non puo accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potesta salvo che concorrano gravissime ragioni.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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