Art. 400 – Codice civile – Norme regolatrici dell’assistenza dei minori
L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali, dalle norme del presente titolo [31 Cost.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 3190/2016
In tema di società di capitali, i sindaci, giusta l'art. 2400, comma 1, c.c., restano in carica per tre esercizi, e scadono non alla fine dell'anno solare relativo al terzo esercizio della carica, ma alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo a tale esercizio, sicché nell'ipotesi di dimissioni di uno di essi dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima dell'approvazione del corrispondente bilancio, è legittima una corrispondente decurtazione del suo compenso.
Cass. civ. n. 14778/2012
Il provvedimento di approvazione della delibera di revoca dei sindaci, ai sensi dell'art. 2400, secondo comma, c.c., è atto di volontaria giurisdizione, costituente la fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell'effetto della revoca; tale deliberazione costituisce il presupposto dell'eventuale successivo giudizio d'impugnazione in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 2377 e seguenti c.c., con la conseguenza che il decreto con il quale la corte d'appello abbia respinto il reclamo avverso il provvedimento del tribunale emesso ex art. 2400 c.c., operando solo sul piano processuale, non ha natura di pronuncia irrevocabile sul diritto soggettivo del sindaco all'esercizio delle sue funzioni e non può, pertanto, essere impugnato con ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 19160/2007
In tema di nomina del collegio sindacale nelle società per azioni, è illegittima la modifica statutaria che attribuisca al consiglio di amministrazione il diritto di presentare una propria lista di candidati, con possibile integrale copertura dei posti disponibili, ciò implicando la violazione del diritto dei soci di minoranza, ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.L.vo n. 58 del 1998, di ottenere l'elezione di un loro candidato quale componente effettivo.