Art. 1190 – Codice civile – Pagamento al creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 6368/2024
Il terzo di cui il debitore si avvale per l'adempimento della propria obbligazione, sulla base di un rapporto di mandato o di altro rapporto giuridico, è di regola (salve le ipotesi di una differente e specifica previsione normativa o in cui sia accertato un diverso accordo negoziale con lo stesso creditore o un contratto a favore di terzo) un mero "adiectus solutionis causa" che non assume alcuna diretta obbligazione nei confronti del creditore, sicché l'inefficacia del pagamento da questo eseguito al creditore incapace non libera il debitore (ex art. 1190 c.c.) e il creditore può pretendere dall'obbligato - non già dal terzo, indipendentemente dalla sua responsabilità - l'esecuzione di un altro pagamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda, proposta dal tutore di un incapace, di dichiarazione di inefficacia del pagamento eseguito da INPS, per il tramite di Poste Italiane S.p.A., mediante il versamento delle somme dovute a titolo di prestazioni previdenziali su un libretto intestato al creditore incapace, da questo riscosse presso Poste).