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Art. 1194 — Imputazione del pagamento agli interessi

Art. 1194 — Imputazione del pagamento agli interessi

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi [ 1199 2 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 29729/2017

Il credito del professionista per il compenso a lui spettante in ragione dell’attività svolta nell’esecuzione di un contratto d’opera è di valuta e, in caso di inadempimento del cliente e di sua costituzione in mora, dà luogo alla corresponsione di interessi nella misura legale, sempre che il creditore non dimostri il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; ne consegue che, ove sia intervenuto il pagamento di acconti prima della liquidazione, il giudice deve tenerne conto, ai sensi dell’art. 1194 c.c., imputando il versamento agli interessi ed alle spese prima che al capitale, salvo diverso consenso del creditore e purché tanto il credito per il capitale che quello per gli interessi e le spese siano simultaneamente liquidi ed esigibili.

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Cass. civ. n. 10941/2016

Il principio di cui all’art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. Il suddetto principio è, tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un’apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l’apertura di credito.

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Cass. civ. n. 8104/2013

In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora – prima della liquidazione definitiva – il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all’art. 1194 c.c. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l’acconto versato, quindi detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento.

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Cass. civ. n. 20574/2008

L’art. 1994 cod. civ., che prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e quindi al capitale, si riferisce esclusivamente ai pagamenti volontari e non a quelli eseguiti coattivamente per ordine del giudice (fattispecie in tema di di ordinanza provvisoria ex art. 423 cod. proc. civ., ritenuta dalla S.C. comprensiva di capitale ed accessori maturati fino al momento della sua emanazione).

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Cass. civ. n. 6979/2007

Il previgente art. 155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. in tema di separazione e l’art. 6 della legge sul divorzio subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi; in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall’art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione.

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Cass. civ. n. 975/2004

Poiché l’art. 1194 c.c. contiene un criterio legale di imputazione, in forza del quale il debitore, senza il consenso del creditore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese, allorquando il creditore (
rectius: debitore – N.d.R.) corrisponda una parte soltanto della somma complessivamente dovuta, e dia quindi luogo ad un adempimento parziale, è facoltà del creditore accettare il pagamento, senza che da tale accettazione possa desumersi la rinuncia alla imputazione delle somme secondo il criterio legale, anche qualora l’offerta di pagamento parziale sia accompagnata da una imputazione operata dal debitore e difforme da quella legale. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., sulla base del rilievo che il creditore ha la possibilità di rifiutare la prestazione accompagnata dalla imputazione fatta dal debitore, aveva ritenuto che il ricevimento della somma, imputata dal debitore a capitale, comportasse anche accettazione, da parte del creditore, della imputazione effettuata dal debitore, così gravando il creditore dell’onere, non previsto né desumibile dall’art. 1194 c.c., di rifiutare il pagamento).

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Cass. civ. n. 15053/2003

Il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi anziché al capitale (in difetto del consenso del creditore) di cui all’art. 1194 c.c. non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico, risolvendosi, per converso, in una conseguenza automatica di ogni pagamento, con la conseguenza che non incombe sul creditore l’onere di dedurre i limiti estintivi del pagamento sul capitale, ma grava sul debitore quello di allegare che il detto creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi.

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Cass. civ. n. 10281/2001

La normativa contenuta nell’art. 1194 c.c. contiene criteri di imputazione dei pagamenti di carattere generale, pertanto applicabili non solo nell’ambito del processo di cognizione ma anche nell’ambito del processo di esecuzione.

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Cass. civ. n. 819/2000

Al creditore non può essere riconosciuta la facoltà di imputare i pagamenti ricevuti ad estinzione del debito, ad interessi extralegali, ove questi ultimi non siano stati fatti oggetto di una valida pattuizione ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, c.c. Ove invece sia mancata una tale pattuizione, il debitore può sì, per sua determinazione, pagare gli interessi in misura superiore a quella legale assolvendo in tal modo ad un’obbligazione naturale (dal che la conseguente irripetibilità di quanto pagato), ma se egli non abbia a manifestare un tal tipo di volontà, il creditore non può certo destinare le somme da lui ricevute al soddisfacimento di quella che finisce per presentarsi come un’obbligazione meramente naturale del solvens, invece che all’estinzione della obbligazione effettivamente pattuita, la quale sola gli consenta l’esercizio di azioni giudiziarie.

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Cass. civ. n. 5707/1997

La disposizione dell’art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili. Pertanto, in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione, (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ma al capitale.

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Cass. civ. n. 2115/1996

Poiché l’art. 1194 codice civile (il quale prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi, e quindi al capitale) è stato dettato con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, esso non trova applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito.

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Cass. civ. n. 8063/1993

I principi in materia di imputazione di pagamenti, dispositivamente stabiliti negli artt. 1193 e 1194 c.c., in particolare il principio per cui il pagamento che non estingua tutte le obbligazioni del debitore deve essere imputato prima agli interessi già scaduti e poi al capitale (diversamente il capitale, venendo pagato, cesserebbe di produrre interessi), è applicabile anche in materia di titoli di credito, per cui, in caso di pagamento parziale di una cambiale, adempiuta l’obbligazione degli interessi, resta in piedi (in tutto o in parte) quella relativa al capitale, che può esser fatta valere secondo le caratteristiche proprie del titolo.

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Cass. civ. n. 9668/1991

Le somme non contestate di cui il giudice abbia disposto il pagamento con ordinanza nel corso del giudizio ai sensi dell’art. 423, c.p.c. debbono essere imputate al capitale e non agli interessi che risulteranno dovuti all’esito del processo.

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Cass. civ. n. 1982/1990

In tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non sono imputabili agli interessi non essendo applicabile il criterio previsto dall’art. 1194 c.c., che presuppone l’esistenza di un debito pecuniario, inesistente fino alla liquidazione del danno, con la conseguenza che i detti versamenti devono imputarsi al capitale e, riducendo l’ammontare del danno, vanno parallelamente rivalutati perché elidono il fenomeno della svalutazione rispetto ad una parte del danno medesimo, mentre gli interessi devono essere calcolati sull’intero importo liquidato con decorrenza dalla data dell’evento dannoso fino alla data di corresponsione dei singoli acconti.

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Cass. civ. n. 1994/1973

Il criterio legale di cui all’art. 1194 c.c. – di imputare i pagamenti agli interessi e alle spese, prima che al capitale – è applicabile anche in sede di opposizione all’esecuzione motivata dall’asserito pagamento del credito per il quale si procede.

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