Art. 1259 – Codice civile – Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile [1256], in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 4993/2019
Qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 c.c., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore o i detti diritti, convenendo in giudizio, anziché soltanto il debitore ceduto, il promittente e il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante o il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l'attore ha esteso la lite, anche solo in forma di "denuntiatio", ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 c.p.c., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, stante il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall'attore, si connota, quale che sia stato l'esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che ad esso non possono, pertanto, rimanere estranei il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo e il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso.
Cass. civ. n. 2135/1972
La disciplina dettata dall'art. 1259 c.c., a proposito del subingresso del creditore nei diritti del debitore nei confronti del terzo che abbia reso impossibile la prestazione avente ad oggetto una cosa determinata, non vale a dimostrare che l'ordinamento positivo neghi la tutela aquiliana al creditore pregiudicato dal fatto illecito del terzo.